Cassazione Penale, Sentenza n. 33877/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Pubblico Ministero aveva chiesto al Tribunale di Rovigo, quale giudice dell'esecuzione, la revoca della sospensione condizionale concessa al condannato con sentenza del 10 luglio 2002 sulla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa. La richiesta si fondava sul fatto che il beneficio sarebbe stato concesso in presenza della causa ostativa prevista dall'art. 164, quarto comma, c.p., poiché il condannato aveva già ottenuto due precedenti sospensioni condizionali. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza il 10 febbraio 2026, ritenendo che la causa ostativa fosse nota al giudice della cognizione sulla base delle date di iscrizione dei precedenti nel casellario giudiziale acquisito d'ufficio. Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione degli artt. 168 c.p. e 674 c.p.p.: ha censurato il riferimento alla mera conoscibilità astratta, anziché alla conoscenza effettiva delle precedenti concessioni da parte del giudice della cognizione quando concesse il beneficio, e ha contestato l'individuazione della data d'iscrizione di uno dei precedenti. Ha sostenuto che la revoca esecutiva del beneficio concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p. è possibile quando la causa ostativa non risultava documentalmente al giudice della cognizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Rovigo per un nuovo giudizio. Ha ribadito che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p. in presenza di cause ostative, salvo che queste risultassero documentalmente al giudice della cognizione; per effettuare tale verifica deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, l'ordinanza si era basata sulle date di iscrizione dei precedenti nel casellario, senza chiarire se il fascicolo del giudizio di cognizione fosse stato acquisito e senza verificare, sulla base di esso, l'effettiva conoscenza delle precedenti concessioni da parte del giudice che aveva accordato il beneficio. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio indicato. La requisitoria del Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità, ma la Corte ha disposto l'accoglimento con rinvio.
Norme richiamate
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione.
Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa nonostante una causa ostativa, a meno che tale causa risultasse documentalmente al giudice della cognizione che accordò il beneficio.
A tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381-01; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Rv. 272832 - 01).
Nel procedimento di revoca della sospensione condizionale, la verifica dell'effettiva conoscenza della causa ostativa da parte del giudice della cognizione richiede l'acquisizione del relativo fascicolo; il solo riferimento ai dati del casellario non dimostra che tale verifica sia stata compiuta.
Il ricorrente deduce violazioni degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale, omettendo di applicare i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha fatto riferimento alla conoscibilità astratta e non a quella concreta - da parte del giudice della cognizione, nel momento in cui concesse il terzo beneficio con la sentenza citata del 10 luglio 2002 - delle precedenti due concessioni del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La disposizione è richiamata quale norma asseritamente violata nel procedimento di revoca, ma la sentenza non ne formula un'interpretazione autonoma; la decisione si fonda sulla verifica richiesta dall'art. 674 c.p.p. e sul principio relativo alla conoscenza documentale della causa ostativa.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p. in presenza di cause ostative, salvo che queste risultassero documentalmente al giudice della cognizione che concesse il beneficio.
- Per accertare se la causa ostativa risultasse documentalmente al giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del relativo giudizio; il solo esame delle date di iscrizione dei precedenti nel casellario giudiziale non sostituisce tale verifica.
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