Sentenza del 22/03/2017 n. 7286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
F.M. aveva impugnato davanti alla C.T.P. di Roma la cartella di pagamento di 112.295,59 euro, relativa a IRPEF e addizionali comunale e regionale per il 2003, oltre a sanzioni, interessi e accessori, iscritti a ruolo sulla base di un avviso di accertamento non impugnato. Contestava la validità della notifica dell’avviso: secondo il ricorrente, in caso di irreperibilità temporanea non era stato affisso alla porta di casa l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata previsto dall’art. 140 c.p.c. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e la riforma della decisione da parte della C.T.R. del Lazio, F.M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: insufficiente motivazione sulla prova dell’affissione, nonostante la relata prodotta non risultasse compilata nella parte relativa a tale adempimento; e violazione dell’art. 140 c.p.c. per la stessa omissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficiente la motivazione della C.T.R.: l’affermazione che l’affissione fosse stata eseguita era generica e apodittica, perché non indicava gli elementi documentali e il ragionamento posti a fondamento della conclusione, pur a fronte delle specifiche contestazioni del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, senza che la Corte decidesse nel merito se l’affissione fosse effettivamente mancata. La sentenza della C.T.R. del Lazio è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'affermazione infatti, nella fattispecie concreta, dell'avvenuto compimento dell'attività in contestazione - ossia dell'affissione alla casa del destinatario di avviso in busta chiusa dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare nella casa comunale, prescritta ai fini della notifica ex art. 140 c.p.c. (in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60) - non è sorretta da adeguata motivazione.
La notifica disciplinata dall’art. 140 c.p.c. richiede anche l’affissione alla casa del destinatario dell’avviso, in busta chiusa, del deposito dell’atto presso la casa comunale. La decisione non accerta che l’adempimento sia mancato: stabilisce che il giudice deve motivare concretamente la conclusione circa il suo avvenuto compimento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
L'affermazione infatti, nella fattispecie concreta, dell'avvenuto compimento dell'attività in contestazione - ossia dell'affissione alla casa del destinatario di avviso in busta chiusa dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare nella casa comunale, prescritta ai fini della notifica ex art. 140 c.p.c. (in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60) - non è sorretta da adeguata motivazione.
Nel caso esaminato, l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 è richiamato in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c. per la notifica dell’atto tributario. La Corte richiede che l’accertamento del rispetto delle formalità di notifica sia sostenuto da una motivazione che indichi gli elementi concreti valutati.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È la disposizione processuale indicata dal ricorrente per denunciare in cassazione la violazione dell’art. 140 c.p.c.; la Corte ha dichiarato assorbito questo motivo dopo aver accolto quello relativo all’insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- Se si contesta una notifica per l’omissione di una formalità, il giudice deve confrontarsi con le risultanze documentali e con le contestazioni specifiche della parte; un rinvio generico alla documentazione in atti non basta quando non consente di capire quali elementi siano stati valutati.
- La relata di notifica e le sue eventuali omissioni possono essere rilevanti per valutare il compimento degli adempimenti, ma la decisione descritta non stabilisce automaticamente che una parte non compilata provi, da sola, l’omissione: demanda al giudice di rinvio un nuovo esame motivato.
- Quando è accolta una censura processuale per insufficienza della motivazione, gli ulteriori motivi possono essere assorbiti e la questione sostanziale può restare aperta; la cassazione con rinvio non equivale quindi a una decisione definitiva sulla validità della notifica.
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