Sentenza del 30/07/2024 n. 21380 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. acquistò il 20 marzo 2018 un immobile a Venezia chiedendo l’agevolazione prima casa, dichiarando che l’immobile si trovava nel comune di residenza. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione n. 18071017950 notificato il 13 giugno 2018, revocò il beneficio perché il contribuente non risiedeva nel comune e nell’atto non aveva assunto l’impegno di trasferirvi la residenza. Il 14 giugno 2018, dopo la notifica dell’avviso, il contribuente rese un atto integrativo dichiarando che lavorava a Venezia. In Cassazione i ricorrenti contestarono, da un lato, la validità della delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso, non allegata all’atto e asseritamente generica; dall’altro, sostennero che la dichiarazione relativa alla residenza o al luogo di lavoro fosse emendabile e che il contribuente potesse sostituire il criterio della residenza con quello dell’attività lavorativa, anche in giudizio. Dedussero inoltre che il luogo di lavoro era noto all’Amministrazione tramite la dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto la censura sulla delega: la delega di firma non trasferisce le funzioni e non richiede necessariamente l’indicazione nominativa del delegato o una durata; la delega prodotta dall’Agenzia nel giudizio di merito e gli atti relativi al personale consentivano di verificare il potere di firma. Ha respinto anche la censura sull’agevolazione: la dichiarazione richiesta per il beneficio prima casa è una dichiarazione di volontà, elemento costitutivo dell’agevolazione, e la scelta tra residenza e sede di lavoro va effettuata nell’atto di acquisto. Non è possibile sostituire il requisito dichiarato con un requisito diverso dopo la notifica dell’avviso, perché ciò modificherebbe il presupposto dell’accertamento e impedirebbe all’Amministrazione di verificarlo tempestivamente. La sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato la revoca, resta quindi ferma. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 1.800 euro per competenze, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre disposto il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma stabilisce, dunque, un termine di decadenza e si è, di conseguenza, affermato che "(...) in tema di beneficio fiscale relativo all'acquisto della prima casa, il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell'atto di acquisto, alternativamente, il criterio della residenza o quello della sede effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spettanza del beneficio, nel primo caso, in base alle risultanze delle certificazioni anagrafiche e, nel secondo, alla stregua dell'effettiva sede di lavoro. Ne consegue che decade dall'agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell'atto notarile, di volere utilizzare l'abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza".
La richiesta dell’agevolazione deve indicare nell’atto di acquisto quale requisito alternativo viene invocato: residenza nel comune o sede dell’attività lavorativa. La scelta è soggetta a decadenza e non può essere sostituita dopo la notifica dell’atto impositivo con l’indicazione di un diverso requisito.
Art. 77 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La necessità, prevista, come sopra esposto, a pena di decadenza, della dichiarazione del contribuente di voler conseguire il beneficio fiscale (...) costituisca un'eccezione (...) al principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all'erronea imposizione.
In generale, un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione può essere domandata successivamente entro i limiti temporali applicabili. Questa regola non consente però di superare le specifiche modalità e il termine di decadenza imposti dalla disciplina della prima casa, che richiede la dichiarazione del requisito nell’atto.
Art. 42, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione contenuta nell'art. 42, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in base al tenore letterale, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e, quindi ad una delega di firma.
La delega prevista per la sottoscrizione dell’atto è una delega di firma: il potere e la responsabilità dell’atto restano imputati all’organo delegante. Non è quindi necessario che la delega riporti sempre il nominativo del funzionario o la propria durata, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra la qualifica del firmatario e quella indicata nell’atto organizzativo.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Per l’agevolazione prima casa, quando la legge richiede una dichiarazione nell’atto a pena di decadenza, l’acquirente deve indicare tempestivamente quale requisito intende far valere. Non è sufficiente dimostrare in seguito di possedere un diverso requisito alternativo.
- La dichiarazione con cui si chiede un’agevolazione prima casa esprime una scelta di volontà e non è assimilabile, per la sua emendabilità, a una dichiarazione fiscale di mera conoscenza. La rettifica successiva è ammessa solo nei limiti riconosciuti per gli errori negoziali, purché ne siano provati i presupposti; nel caso deciso, tale errore non era stato specificamente esaminato nei gradi precedenti.
- La rettifica della scelta dopo la notifica dell’avviso di liquidazione non può essere usata per cambiare il presupposto fattuale originariamente dichiarato: l’imposta di registro è un’imposta d’atto e l’Amministrazione deve poter verificare il requisito indicato al momento della registrazione.
- La delega di firma si distingue dalla delega di funzioni: il delegato si limita a sottoscrivere un atto che resta formalmente imputabile all’organo delegante. Un ordine di servizio può individuare i firmatari tramite la qualifica, senza indicarne necessariamente il nominativo o la durata, purché il potere sia verificabile.
- L’assenza di un’espressa sanzione di nullità per la sottoscrizione non determina automaticamente l’invalidità dell’atto amministrativo: opera la presunzione che l’atto sia riferibile all’organo titolare del potere, salva la prova contraria a carico del contribuente.
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