Cassazione Penale, Ordinanza n. 18214/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e delle conclusioni di merito già logicamente e coerentemente motivate dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di calunnia. Il difensore ha dedotto due censure: la prima, qualificata come manifesta illogicità dell'affermazione di responsabilità, è stata ritenuta dalla Corte di cassazione sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte in appello; la seconda riguardava il dolo del delitto di calunnia, ma è stata considerata una richiesta di nuova valutazione delle fonti di prova, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La decisione richiama il delitto di calunnia come reato oggetto di contestazione e ribadisce che la verifica del dolo non può tradursi in una nuova valutazione del merito in cassazione.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della manifesta illogicità o del difetto di dolo, si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di appello.
- Quando la sentenza impugnata ha affrontato in modo esauriente il compendio probatorio e ha reso una motivazione lineare e coerente, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La contestazione del dolo in un delitto quale la calunnia è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla tenuta logica della motivazione, non come richiesta di rinnovato apprezzamento delle fonti di prova.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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