Cassazione Penale, Sentenza n. 4186/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. (minorata difesa), sostenendo che la Corte d'appello abbia fondato il riconoscimento dell'aggravante unicamente sull'orario notturno. Secondo la difesa, ciò sarebbe incompatibile con il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40275/21) secondo cui le circostanze di tempo e luogo devono concretamente aver creato una situazione di vulnerabilità della vittima e non basti una mera idoneità astratta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente il riconoscimento dell'aggravante, spiegando non solo che il fatto è avvenuto in orario notturno, ma anche come tale circostanza, insieme alla modalità organizzata dell'azione (più persone che forzano la serratura, manomissione del quadro elettrico, uso di attrezzi e di una chiave artefatta), abbia concretamente agevolato gli autori rendendo più difficile la scoperta. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il giudizio non è entrato nel merito di questioni connesse alla nuova disciplina sulla procedibilità a querela (d.lgs. 10/10/2022, n.150 e norme transitorie). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla partecipazione a più persone nella commissione del reato (concorso di persone nel reato)
Richiamato quale disciplina della tentata consumazione e del concorso di reati (attenuazione/attribuzione di responsabilità secondo la fattispecie concreta)
Norma di riferimento per il reato di furto (reato contestato all'imputato)
art. 625, comma 1, nn. 2, 5, 7 c.p.
Elenca le aggravanti applicate al furto (es. uso di strumenti, effrazione, ecc.), riconosciute in relazione alle modalità descritte nel fatto
art. 61, primo comma, n. 5 c.p.
"aver commesso il reato approfittando di circostanze di tempo o di luogo, ovvero di persona, di minore capacità di resistenza della vittima"
L'aggravante richiede che le circostanze di tempo/luogo abbiano concretamente creato una situazione di minorata difesa della vittima; la Corte ha ritenuto che l'orario notturno unitamente alla modalità organizzata della condotta abbia soddisfatto tale requisito
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, lett. i)
Norma che ha introdotto, per talune fattispecie, il regime di procedibilità a querela; la Corte ha ritenuto non doversi esaminare l'applicabilità per via dell'inammissibilità del ricorso
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), art. 85
Disposizioni transitorie sulla decorrenza del termine per la querela per reati commessi prima dell'entrata in vigore delle modifiche: la Corte ha richiamato tali disposizioni per escludere che la declaratoria di inammissibilità richiedesse l'avviso alla persona offesa
Richiamato nei principi processuali circa i limiti del sindacato di legittimità e del ruolo del giudice dell'impugnazione; la Corte ha ricordato che le regole di ammissibilità non possono essere eluse da un diverso esercizio del potere giudiziale
Norma che autorizza la condanna per inammissibilità al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000
Sez. U, n. 40275/2021 (giurisprudenza)
"Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa... le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso"
Fondamento ermeneutico richiamato dalla Corte: per riconoscere l'aggravante è necessario dimostrare la concreta vulnerabilità della vittima derivante dalle circostanze, non la sola possibilità astratta che tempo/luogo agevolino il reato
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p. non basta indicare genericamente orario notturno o luogo isolato: il giudice deve spiegare come tali condizioni abbiano concretamente aumentato la vulnerabilità della vittima o agevolato l'autore.
- Circostanze fattuali quali l'azione coordinata di più persone, l'uso di attrezzi per effrazione e la complessità dell'operazione possono integrare la prova che il tempo/luogo hanno concretamente favorito il reato.
- In sede di cassazione la censura sull'insufficienza della motivazione è inammissibile se il giudice di merito ha già dato clausole esplicative adeguate e il ricorrente non contrasta specificamente quella motivazione con argomentazioni nuove e fondate.
- Quando la legge modifica il regime di procedibilità (introducendo la procedibilità a querela), vanno tenute presenti le norme transitorie: ma se il ricorso è dichiarato inammissibile, questioni sulla procedibilità possono restare inespresse.
- Dal punto di vista difensivo, per impugnare con successo il riconoscimento dell'aggravante occorre contestare puntualmente le ricostruzioni fattuali del giudice e proporre elementi concreti che smentiscano la favorevolezza del tempo/luogo per gli autori.
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