Cassazione Penale, Sentenza n. 34374/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura tre profili: 1) carenza o insufficiente valutazione della motivazione rispetto alla memoria difensiva e alle osservazioni tecniche (Dr. Monaco), sostenendo che Figari avesse agito con la diligenza dovuta come intermediario in trasporti avvenuti quando l'autorizzazione della EKO era ancora valida; 2) assenza di motivazione sul periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, e argomento che le somme sarebbero già vincolate da altro sequestro e quindi non a rischio di dispersione; 3) mancata distinzione, ai fini del sequestro e della confisca, tra la parte di profitto derivante da prestazioni lecite e quella derivante da prestazioni illecite (ossia la tesi che parte del corrispettivo non sarebbe profitto del reato).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato o inammissibile. In particolare: i vizi prospettati in termini di motivazione e di illogicità/manifesta contraddittorietà sono inammissibili in Cassazione rispetto alle misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.); il motivo sulla carenza di gravità indiziaria è inammissibile perché il quadro indiziario descritto dal GIP e dal tribunale del riesame risulta sufficiente a fondare il fumus commissi delicti secondo i criteri delle misure cautelari; la mancata considerazione della memoria tecnica non ha determinato nullità né ha inciso sul complessivo impianto motivazionale, essendo gli argomenti della memoria incompatibili con la ricostruzione fattuale delle ordinanze; la doglianza sul periculum è infondata perché il GIP ha fornito una motivazione succinta e adeguata (rischio oggettivo e soggettivo di dispersione del profitto e assenza di significative disponibilità alternative); il confronto relativo alla distinzione tra componente lecita e illecita del profitto è inammissibile in Cassazione perché non era stato dedotto nel giudizio di riesame. Conseguentemente la misura disposta (sequestro per equivalente pro quota di € 18.644,18 per ciascun indagato su un profitto quantificato in € 391.527,81) è stata confermata.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma contestata per il reato di gestione illecita di ingenti quantitativi di rifiuti; la Corte richiama che l'ultimo comma prevede la confisca obbligatoria del prodotto o profitto del reato, salvo che appartenga a terzi estranei.
Richiamato nel ricorso; utilizzato nell'analisi delle censure, senza che dalla decisione emerga una diversa interpretazione rispetto al suo contenuto normativo.
Richiamato rispetto alla confisca e al sequestro finalizzato alla confisca; la Corte sottolinea l'obbligo di motivazione succinta del periculum in mora per il sequestro finalizzato alla confisca.
Norma processuale richiamata nelle censure; la decisione non ne modifica l'interpretazione consolidata.
Distinzione tra sequestro impeditivo (comma 1) e sequestro finalizzato alla confisca (comma 2); per il primo il periculum si valuta con riferimento all'uso che l'indagato può fare della cosa, per il secondo è richiesto anche il periculum in mora con motivazione succinta.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: la Corte ricorda che in questa materia il controllo in Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, intendendosi in particolare inesistenza o mera apparenza della motivazione.
Richiamato nella discussione sulla nozione di 'gravi indizi di colpevolezza': la Corte precisa che la gravità indiziaria per le misure cautelari non richiede la precisione e concordanza degli indizi prevista per il giudizio di merito (art. 192 c.p.p., comma 2).
Citate le differenze tra i criteri probatori richiesti per il giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi) e quelli, meno stringenti, richiesti per le misure cautelari.
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari reali il sindacato sulla motivazione è molto limitato: è ammessa la censura solo per inesistenza o mera apparenza della motivazione (art. 325 c.p.p.); illogicità o contraddittorietà manifeste sono sindacabili in modo molto più ristretto.
- Ai fini del sequestro preventivo la nozione di 'gravità indiziaria' è meno rigorosa rispetto al criterio probatorio richiesto per la condanna finale: è sufficiente qualsiasi elemento idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità (art. 273 c.p.p.).
- Le motivazioni del GIP e del Tribunale del riesame, se coerenti e complementari, vanno lette unitariamente: il secondo provvedimento può integrare e completare la motivazione del primo.
- Per il sequestro finalizzato alla confisca è necessario indicare, anche sinteticamente, il periculum in mora; questo può desumersi da elementi oggettivi (consistenza/qualità dei beni) e soggettivi (comportamento e disponibilità dell'indagato).
- La doglianza sulla distinzione tra componente lecita e illecita del profitto deve essere tempestivamente e specificamente dedotta nel grado di riesame; questioni nuove non sollevate nel riesame rischiano di essere inammissibili in Cassazione.
- L'intermediario nella filiera dei rifiuti ha un onere specifico di vigilanza: l'attività di intermediazione rientra nella gestione dei rifiuti e comporta posizioni di garanzia suscettibili di responsabilità cautelare.
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