Cassazione Penale, Sentenza n. 9626/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata in appello per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.) per aver pubblicato su "Subito.it" un annuncio di locazione di un immobile in Sardegna presentandosi falsamente come "Giosuè Rosa" e ricevendo una caparra di €390. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) vizio di motivazione e insufficienza della prova riguardo l'intestazione della SIM e della carta Postepay su cui era confluito il bonifico; 2) illegittimità e intempestività della querela per mancata identificazione del querelante, mancanza di timbro di deposito e presunta tardività; 3) eccessività della pena sotto il profilo dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: 1) il primo motivo chiedente rivalutazione delle prove non supera la soglia di ammissibilità perché la Corte di legittimità non può riesaminare il merito della valutazione probatoria; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logica e adeguata, essendovi documentazione consensualmente acquisita che collegava la utenza e la carta a Federica Ieromazzo; 2) la mancata identificazione dell'autore della querela da parte dell'ufficio ricevente costituisce una irregolarità non invalidante (principio del favor querela e principio di conservazione degli atti), soprattutto quando l'identità del querelante è comunque certa; 3) la censura sull'aumento per continuazione è inammissibile perché la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata circa la gravità della condotta, la non meritevolezza delle attenuanti e la impossibilità di ridurre il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente la Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma penale che punisce la truffa; utilizzata per qualificare il fatto di aver indotto in errore la vittima con un annuncio fraudolento per ottenere una caparra.
Norma penale che punisce la sostituzione di persona; invocata per l'uso di una falsa identità ("Giosuè Rosa") nell'annuncio.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Previsione organizzativa relativa allo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata nella fase di udienza della Cassazione.
Norma sulle formalità della querela; la Corte ha interpretato che la mancata osservanza di tutte le formalità (es. identificazione da parte dell'ufficio ricevente) non comporta automaticamente nullità o improcedibilità quando sia certa la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato.
Norma sul concorso apparente o continuazione tra reati (aumento della pena per continuazione); la Corte d'appello ha motivato l'aumento e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e non censurabile in questa sede.
Norma che consente alla Corte di Cassazione, in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per infliggere €3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che si riducono a una richiesta di rivalutazione delle prove sono inammissibili. Per ottenere accoglimento è necessario dimostrare specificamente errori logici o travisamento delle fonti di prova, indicando gli atti o le parti travisate (principio di autosufficienza).
- L'omessa osservanza di formalità nella ricezione della querela (es. mancanza dell'identificazione da parte dell'ufficio ricevente o timbro di deposito) è, di regola, un'irregolarità e non determina automaticamente la nullità o l'improcedibilità dell'azione penale se è comunque certa la provenienza dell'atto dalla persona offesa (favor querela e principio di conservazione degli atti).
- Per censurare la tempestività o la legittimità di una querela in Cassazione è necessario allegare gli atti contestati (es. copia della querela) e prove precise sulla data effettiva di deposito: contestazioni generiche o basate su mere supposizioni sono insufficienti.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio per continuazione richiedono che la motivazione della Corte territoriale sia viziata sotto profili di illogicità o insufficienza; se la Corte d'appello ha motivato in modo plausibile la non meritabilità di attenuanti o la gravità della condotta, la Cassazione difficilmente le rivede.
- Il ricorso inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende): valutare attentamente la sussistenza dei motivi e la loro ammissibilità prima di proporre ricorso in Cassazione.
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