Cassazione Penale, Ordinanza n. 12836/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il possesso di strumenti ritenuti idonei ad aprire o forzare serrature. L'unico motivo denunciava violazione di legge penale in relazione all'art. 707 c.p. e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che gli oggetti rinvenuti non integrassero i presupposti della fattispecie incriminatrice. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura priva di specificità, perché sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già esaminata e disattesa dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato le caratteristiche dei ferretti sequestrati (lunghezza di 28 cm, estremità ricurve, uno con nastro adesivo) per qualificarli come artigianali grimaldelli.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
La norma è richiamata come base incriminatrice per il possesso di strumenti atti ad aprire o forzare serrature; la Corte conferma che oggetti aventi specifiche caratteristiche concrete possono essere qualificati come grimaldelli artigianali.
art. 616 c.p.p.
La condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile la censura meramente riproduttiva di argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito.
- Ai fini dell'art. 707 c.p. la qualificazione di un oggetto come strumento atto ad aprire o forzare serrature può essere desunta dalle sue caratteristiche concrete, anche se si tratti di oggetti di fattura artigianale.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito quando la motivazione di appello ha già offerto una risposta logica e giuridicamente corretta alle contestazioni difensive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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