Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02192/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal condominio avverso il decreto ottenuto dalla ditta per il pagamento del residuo compenso relativo a lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull’edificio condominiale. Il giudice di pace di Taranto, ritenendo che per valutare la fondatezza della pretesa fosse necessario esaminare il contratto di appalto e che il relativo prezzo superasse il limite di competenza per valore del giudice di pace, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del tribunale. La ditta ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza articolato in due motivi, ma dal testo non emerge il contenuto specifico dei motivi medesimi. Il condominio è rimasto intimato. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza, perché l’art. 46 c.p.c. esclude l’applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti a quel giudice; la relativa decisione può essere impugnata soltanto con l’appello, nei limiti dell’art. 339 c.p.c. La Corte ha inoltre disposto che non vi fossero spese processuali, in mancanza di costituzione formale dell’intimato, e ha dato atto dell’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.c.

    esclude l’applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti al giudice di pace, rendendo inammissibile il regolamento di competenza contro la sua decisione sulla competenza

  • art. 42 c.p.c.

    la sua disciplina non si applica ai giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell’art. 46 c.p.c.

  • art. 43 c.p.c.

    la sua disciplina non si applica ai giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell’art. 46 c.p.c.

  • art. 339 c.p.c.

    la decisione del giudice di pace sulla competenza è impugnabile soltanto con l’appello, nei limiti previsti da questa norma

  • art. 7, comma 1, c.p.c.

    richiamato dal giudice di pace per individuare il limite massimo di competenza per valore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in presenza dei presupposti processuali, il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La decisione sulla competenza resa dal giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza, poiché nei giudizi davanti a tale giudice non operano gli artt. 42 e 43 c.p.c. per effetto dell’art. 46 c.p.c.
  • Contro la pronuncia del giudice di pace sulla propria competenza il rimedio ordinario è l’appello, nei limiti di impugnabilità stabiliti dall’art. 339 c.p.c.
  • L’inammissibilità del regolamento di competenza comporta, quando ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni.
  • Se l’intimato non si costituisce formalmente, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppaltoSpese condominiali
RamiProcesso civileContrattiCondominio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.