Cassazione Civile, Ordinanza n. 02192/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal condominio avverso il decreto ottenuto dalla ditta per il pagamento del residuo compenso relativo a lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull’edificio condominiale. Il giudice di pace di Taranto, ritenendo che per valutare la fondatezza della pretesa fosse necessario esaminare il contratto di appalto e che il relativo prezzo superasse il limite di competenza per valore del giudice di pace, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del tribunale. La ditta ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza articolato in due motivi, ma dal testo non emerge il contenuto specifico dei motivi medesimi. Il condominio è rimasto intimato. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza, perché l’art. 46 c.p.c. esclude l’applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti a quel giudice; la relativa decisione può essere impugnata soltanto con l’appello, nei limiti dell’art. 339 c.p.c. La Corte ha inoltre disposto che non vi fossero spese processuali, in mancanza di costituzione formale dell’intimato, e ha dato atto dell’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
esclude l’applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti al giudice di pace, rendendo inammissibile il regolamento di competenza contro la sua decisione sulla competenza
la sua disciplina non si applica ai giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell’art. 46 c.p.c.
la sua disciplina non si applica ai giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell’art. 46 c.p.c.
la decisione del giudice di pace sulla competenza è impugnabile soltanto con l’appello, nei limiti previsti da questa norma
richiamato dal giudice di pace per individuare il limite massimo di competenza per valore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in presenza dei presupposti processuali, il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La decisione sulla competenza resa dal giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza, poiché nei giudizi davanti a tale giudice non operano gli artt. 42 e 43 c.p.c. per effetto dell’art. 46 c.p.c.
- Contro la pronuncia del giudice di pace sulla propria competenza il rimedio ordinario è l’appello, nei limiti di impugnabilità stabiliti dall’art. 339 c.p.c.
- L’inammissibilità del regolamento di competenza comporta, quando ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni.
- Se l’intimato non si costituisce formalmente, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.
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