Cassazione Penale, Sentenza n. 36269/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che li ha ritenuti responsabili del delitto di estorsione (art. 629 c.p., con riferimenti a artt. 81, 56, 110 e art. 628 c.p. comma 3 n.1), deducendo: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per la ritenuta attendibilità della testimonianza della parte offesa (Canarelli Paolo) e per il mancato e/o vizioso utilizzo di atti prodotti dalla difesa; (2) contraddittorietà e illogicità nella valutazione dell'operazione commerciale contestata (sia qualificata come fraudolenta sia ritenuta consentita da norme/circolari); (3) mancata assunzione di prova decisiva (tabulati telefonici relativi al 16/05/2012); (4) errata qualificazione giuridica del fatto, che andrebbe ricondotto a esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata e non a estorsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha richiamato il caso di "doppia conforme" rilevando che la decisione di appello si integra con quella di primo grado e che il riesame di merito non è consentito in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa (Canarelli), ritenuta sostenuta da coerenza interna e elementi esterni di riscontro (testimonianze, tabulati telefonici relativi ad altri giorni, indagini SDI, riscontri sulla disponibilità dell'auto e sull'arma). Ha ritenuto legittima l'ammissione degli atti richiesti dalla difesa e legittima la valutazione della loro utilizzabilità ai sensi del principio del libero convincimento; ha escluso l'inutilizzabilità formale ex artt. 190-191 c.p.p. Ha confermato la qualificazione del fatto come estorsione, motivando che i ricorrenti avevano la piena consapevolezza dell'illegittimità della pretesa (mancanza di titolo tutelabile giudizialmente), elemento che distingue l'estorsione dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ha respinto le censure sulla mancata acquisizione dei tabulati del 16/05/2012 ritenendoli non decisivi alla luce del quadro probatorio complessivo. Il rigetto comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile.
Norme richiamate
Richiamata dai ricorrenti per censurare la valutazione della prova dichiarativa; la Corte ha ritenuto inammissibile il riesame critico della credibilità in sede di legittimità se fondato su rivalutazioni di merito, e ha confermato che i giudici di merito hanno effettuato un penetrante vaglio della testimonianza.
Richiamato in relazione all'inutilizzabilità di atti: la Corte ha chiarito che la declaratoria di "inutilizzabilità" del verbale dell'udienza di altro giudizio non è da intendere come inutilizzabilità ex art.190 quando la valutazione riguarda consistenza e rilevanza rispetto al thema probandum.
Citato congiuntamente agli artt. 190 e 238; la Corte ha distinto l'inutilizzabilità formale dalle questioni di rilevanza e continenza probatoria valutate dal giudice del merito.
Permette l'utilizzazione di dichiarazioni rese in altro procedimento; la Corte ha ritenuto ammissibile l'acquisizione del verbale d'udienza ma ha valutato la sua rilevanza e continenza nel contesto del processo sotto esame, escludendo che apportasse elementi contrari alla versione ritenuta attendibile.
Norma dell'estorsione: la Corte ha confermato la sussunzione degli episodi nella fattispecie di estorsione, rilevando la consapevolezza degli imputati dell'illegittimità della pretesa e l'ingiustizia del profitto, elementi soggettivi necessari per l'estorsione.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha escluso tale qualificazione perché mancava la credenza ragionevole di un diritto tutelabile giudizialmente da parte dei ricorrenti, che invece agivano con consapevolezza dell'illegittimità.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha affermato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione è insindacabile in cassazione quando la motivazione di secondo grado è basata su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità.
Massime di principio
- La Suprema Corte non riesamina i fatti in modo sostitutivo: il giudizio di legittimità è limitato al controllo della razionalità e coerenza della motivazione, non alla riconsiderazione della credibilità delle prove come farebbe un giudice di merito.
- Il regime della "doppia conforme" consente di leggere congiuntamente motivazioni di primo e secondo grado: quando l'appello riprende e conferma i criteri di prova del primo giudice, la Cassazione valuta l'insieme come un unico corpo motivazionale.
- Le dichiarazioni rese in altri procedimenti possono essere acquisite ma la loro utilizzabilità e rilevanza vanno valutate dal giudice sotto il profilo della continenza e della attinenza al thema probandum (art. 238 c.p.p.); l'ammissione non implica automaticamente che modifichino la valutazione probatoria.
- Per distinguere tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) è decisivo l'elemento soggettivo: la credenza, anche se errata, in un diritto esercitabile in giudizio esclude l'estorsione; la piena consapevolezza dell'illegittimità della pretesa integra invece l'estorsione.
- La richiesta di acquisizione di prove suppletive (es. tabulati) può essere rigettata in appello se già esiste un quadro probatorio completo e univoco; per essere decisiva la nuova prova deve essere idonea a mutare il giudizio complessivo e non solo a introdurre mere dubitative ricostruzioni alternative.
- La difesa che contesta la attendibilità di una parte offesa deve indicare con precisione elementi nuovi o specifici vizi di credibilità; la mera enunciazione di possibili discrasie non basta se i giudici di merito hanno fornito una motivazione coerente e riscontri esterni.
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