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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15768/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al primo motivo e ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non ha pronunciato sulle spese di legittimità perché la resistente è rimasta intimata.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta da una società che rivendicava la titolarità di un credito già riconosciuto in un precedente giudizio tra altra parte creditrice e un debitore. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, condannando alle spese l’opponente e la controparte. In appello, la Corte territoriale ha riformato la decisione limitatamente alle spese, ritenendo che la controparte dell’opponente non fosse soccombente perché non aveva aderito all’opposizione e si era limitata a rimettersi al giudice sull’effettiva titolarità del credito, senza prendere posizione sostanziale. Il ricorrente per cassazione ha dedotto inizialmente: 1) violazione degli artt. 101, 190 e 352 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per asserita decisione anticipata prima della scadenza del termine per repliche; il motivo è stato poi rinunciato per errore materiale nella data della camera di consiglio; 2) e 3) violazione degli artt. 91, 115, 116 e 132 c.p.c. per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la controparte non avesse aderito all’opposizione né preso posizione sulla titolarità del credito, mentre dagli atti di primo grado ciò sarebbe stato desumibile in senso opposto; 4) violazione degli stessi artt. 91, 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese di appello, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto gravare sulla controparte dichiarata soccombente anche in grado di gravame. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, dichiarandoli inammissibili perché risolventisi in una richiesta di diversa lettura degli atti e delle difese di merito, attività non scrutinabile come violazione di legge; ha inoltre ritenuto inammissibile il quarto motivo, in quanto dipendente dai precedenti e comunque coerente con il principio di soccombenza applicato dalla Corte territoriale. Il primo motivo è rimasto senza decisione per rinuncia del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    Viene richiamato come base dell’opposizione di terzo proposta avverso la sentenza resa nel precedente giudizio sul credito.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, poi rinunciato, in relazione al preteso difetto di contraddittorio per decisione anticipata.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, poi rinunciato, per lamentare la decisione prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, poi rinunciato, in tema di trattazione dell’appello in camera di consiglio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel primo motivo, poi rinunciato, quale parametro costituzionale del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel primo motivo, poi rinunciato, quale parametro costituzionale del giusto processo.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato dalla Corte territoriale e richiamato dalla Cassazione per confermare la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare l’apprezzamento del contenuto degli atti di parte, censura ritenuta inammissibile perché diretta contro la valutazione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle risultanze processuali; la Corte lo considera non come violazione di legge ma come doglianza sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la Cassazione esclude un vizio di motivazione, ritenendo la statuizione della Corte d’appello sorretta da una mera constatazione fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per ribadire che la violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la doglianza del ricorrente mirava in realtà a una diversa lettura del fatto e degli atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo quando si contesti l’erronea ricognizione della fattispecie astratta o la sua sussunzione; non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli atti di causa o una diversa ricostruzione del fatto.
  • L’interpretazione delle domande, eccezioni e difese svolte nel merito è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, non è censurabile come violazione di legge.
  • Una statuizione che si limiti a constatare il contenuto di un atto processuale non richiede necessariamente un autonomo apparato argomentativo, se la constatazione è di per sé logicamente autosufficiente.
  • La regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza presuppone l’individuazione della parte effettivamente soccombente; la censura sulle spese che dipenda integralmente dall’accoglimento delle censure di merito è inammissibile se queste ultime non superano il vaglio di ammissibilità o fondatezza.
  • In cassazione, la contestazione del contenuto degli atti processuali non può essere trasformata in una doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando, in sostanza, si chieda una rivalutazione del materiale istruttorio o difensivo.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, il giudice deve dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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