Sentenza n. 7396/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta dell’Università asseritamente inottemperante alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5287 del 17 giugno 2025 e delibera dipartimentale del 10 dicembre 2025 di soppressione del posto di professore ordinario in diritto dell’Unione europea
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 5287 del 17 giugno 2025, che aveva annullato la delibera del 27 ottobre 2023 di trasformazione di un posto programmato di professore associato in un posto di professore ordinario, riservato agli esterni. Ha sostenuto che l’Università non avesse dato esecuzione al giudicato e ha chiesto che fosse ordinato di provvedere sulla sua istanza del 26 giugno 2025 di stabilizzazione nel ruolo di professore ordinario ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della l. 240/2010, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. In via subordinata, ha chiesto che l’Ateneo si rideterminasse considerando anche tale istanza. Con motivi aggiunti ha contestato la soppressione del posto deliberata il 10 dicembre 2025, deducendo che fosse una scelta elusiva del giudicato e strumentalmente diretta a escluderlo; ha inoltre formulato una domanda risarcitoria. Ha riferito di non avere inizialmente ricevuto gli atti richiesti con istanza di accesso del 28 gennaio 2026, impugnando la delibera dopo averne avuto conoscenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza nella parte relativa all’istanza di stabilizzazione: la sentenza n. 5287/2025 aveva espressamente escluso tale questione dal proprio perimetro e sulla stessa pendeva un distinto giudizio davanti al Tribunale. Ha respinto le censure dei motivi aggiunti contro la delibera del 10 dicembre 2025, ritenendo che non vi fosse elusione del giudicato. La pronuncia ottemperanda aveva imposto un riesercizio motivato del potere, tenendo conto anche dei vincoli della programmazione triennale, ma non aveva vincolato l’Università a mantenere il posto o a bandire una procedura, né aveva eliminato la discrezionalità programmatoria. La programmazione del personale ha natura dinamica e può essere aggiornata in relazione alle sopravvenienze fattuali, alle mutate esigenze istituzionali e alla sostenibilità finanziaria; nel caso concreto, il Dipartimento aveva rilevato il mutamento dell’assetto del settore e la sufficienza della sua composizione per i compiti istituzionali e didattici. Le contestazioni sulla legittimità autonoma dei nuovi atti potranno essere esaminate nel giudizio ordinario di cognizione già pendente davanti al Tribunale. La domanda risarcitoria è stata ritenuta generica e comunque infondata, in assenza di atti elusivi del giudicato. Spese integralmente compensate; contributo unificato definitivamente a carico del ricorrente.
Norme richiamate
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto.
La domanda di ottemperanza è stata decisa con pronuncia che ne ha dichiarato una parte inammissibile e ha respinto la parte residua; la sentenza non ha ravvisato una violazione o elusione del giudicato.
La sentenza ha chiaramente delimitato l’ambito entro il quale si esplicano i relativi effetti conformativi sulla base di quel ‘deficit’ motivazionale che è stato rilevato dal Consiglio di Stato rispetto alla decisione del Dipartimento (l’impugnata delibera del 27 ottobre 2023) di trasformare un posto di professore associato riservato agli esterni ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240 del 2010 in un posto di professore ordinario.
La sentenza ottemperanda aveva imposto una motivazione adeguata sulla scelta di trasformare il posto in una procedura riservata agli esterni, ma non aveva fissato l’esito della successiva programmazione né imposto di bandire nuovamente il posto.
art. 24, commi 5 e 6, l. 240/2010
Con riferimento, anzitutto, all’istanza di stabilizzazione, si deve qui rilevare che la relativa questione, come ha chiarito espressamente la sentenza ottemperanda, è estranea al perimetro del giudicato in quanto non rientrante nel thema decidendum delibato dalla più volte citata setnenza n. 5287 del 17 giugno 2025.
La domanda di stabilizzazione ai sensi dell’art. 24 non può essere fatta valere in ottemperanza quando la questione è estranea al thema decidendum e agli effetti conformativi del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l’ambito degli obblighi dell’amministrazione è delimitato dal contenuto precettivo e conformativo della sentenza da eseguire: non possono essere introdotte questioni estranee al thema decidendum del giudicato, che devono essere fatte valere nelle sedi di cognizione proprie.
- Quando il giudicato annulla una scelta programmatoria per difetto di motivazione e impone un riesercizio motivato del potere, non vincola l’amministrazione a conservare il posto o a disporre una specifica procedura, salvo che ciò risulti dalla sentenza; resta ferma la discrezionalità programmatoria nei limiti delle statuizioni giudiziali.
- La programmazione del fabbisogno di personale, specie se pluriennale, ha natura dinamica e può essere aggiornata in ragione di sopravvenienze fattuali, delle mutate esigenze istituzionali e delle risorse disponibili; non è configurabile una sua cristallizzazione temporale per effetto del giudicato, se questo non impone uno specifico impiego delle risorse.
- La contestazione della legittimità autonoma di atti adottati in riedizione del potere, quando eccede il perimetro dell’ottemperanza, può essere proposta e decisa nel separato giudizio ordinario di cognizione.
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