Cassazione Penale, Sentenza n. 25081/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento davanti al Giudice di pace, all'imputato era contestato il delitto previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del testo unico immigrazione, nell'ambito di un avviso di presentazione immediata a giudizio ex art. 20-bis d.lgs. n. 274/2000. Il giudice di pace aveva dichiarato la nullità della notifica dell'avviso e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., sostenendo che la notifica fosse regolare perché effettuata presso il domicilio dichiarato dall'imputato, coincidente con lo studio del difensore d'ufficio che aveva prestato il consenso all'elezione di domicilio. Ha inoltre sostenuto che, anche a voler ritenere irregolare la notifica, il giudice di pace non avrebbe potuto restituire gli atti al P.M., dovendo invece provvedere direttamente alla rinnovazione della notifica; il provvedimento era quindi denunciato anche come abnorme per indebita regressione del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Giudice di pace di Livorno e ha disposto la trasmissione degli atti al medesimo ufficio per l'ulteriore corso. La Corte ha ritenuto, in primo luogo, che la notifica dell'avviso di presentazione immediata fosse regolare, essendo stata eseguita presso il domicilio dichiarato ai sensi degli artt. 157-ter e 161 c.p.p.; in ogni caso, ha affermato che il giudice di pace, ove ravvisi una nullità della notifica dell'atto di vocatio in iudicium, deve provvedere egli stesso alla rinnovazione della citazione e non può restituire gli atti al pubblico ministero. La restituzione integrava quindi un provvedimento abnorme, sia perché estraneo allo sviluppo processuale, sia perché idoneo a determinare una stasi del procedimento.
Norme richiamate
indicato come vizio dedotto dal ricorrente per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale/processuale
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
norma incriminatrice oggetto dell'imputazione
richiamato in relazione all'elezione di domicilio e alla notificazione presso il difensore d'ufficio
richiamato come base della rituale notificazione dell'avviso presso il domicilio dichiarato
art. 20-bis d.lgs. n. 274/2000
atto di presentazione immediata a giudizio notificato all'imputato
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274/2000
attribuisce al giudice di pace il potere-dovere di rinnovare la convocazione/citazione o le notificazioni direttamente in udienza
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 274/2000
richiamato in giurisprudenza come termine la cui inosservanza non consente la restituzione degli atti al P.M., ma impone la rinnovazione da parte del giudice
evocato in comparazione con la disciplina del decreto di citazione diretta a giudizio nel rito monocratico
Massime di principio
- Nel procedimento davanti al giudice di pace, se l'atto di vocatio in iudicium risulta notificato regolarmente presso il domicilio dichiarato dall'imputato, non può essere dichiarata la nullità della notificazione per asserita mancata conoscenza dell'atto.
- Anche quando la notificazione della citazione o dell'avviso di presentazione immediata sia effettivamente nulla, il giudice di pace deve provvedere direttamente alla rinnovazione della notifica, senza restituire gli atti al pubblico ministero.
- La restituzione degli atti al pubblico ministero in luogo della rinnovazione della notificazione determina una indebita regressione del procedimento e può integrare un provvedimento abnorme, sia per il contenuto estraneo al sistema processuale sia per l'effetto di stasi del processo.
- Ai fini della notifica presso il difensore domiciliatario, rileva il consenso del difensore d'ufficio all'elezione di domicilio presso il proprio studio, secondo la disciplina degli artt. 157-ter e 161 c.p.p.
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