Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10639/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado (giudizio abbreviato) per reati indicati agli artt. 81, 314 cod. pen. (capi dalla lett. A) alla lett. U)) e 317 cod. pen. L'imputato ha proposto quattro motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta ai singoli mezzi di impugnazione e uso della motivazione "per relationem" richiamata; (2) vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, con mancata valutazione dell'attendibilità soggettiva e intrinseca, rispetto al reato di concussione; (3) violazione di legge per mancata riqualificazione dei fatti in peculato o in ipotesi di truffa aggravata; (4) violazione di legge in materia di pena e riconoscimento delle attenuanti generiche (artt. 62-bis, 69, 132, 133 c.p.) nonostante la mancata recidiva, l'atteggiamento collaborativo, la resipiscenza e le precarie condizioni economiche. Successivamente il difensore ha depositato una memoria con due nuovi motivi che sviluppavano il secondo e il terzo motivo originario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ricostruito il termine processuale: la sentenza della Corte di appello è stata pronunciata il 7 maggio 2021 e depositata il 22 giugno 2021 (nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 544, comma 3 c.p.p.). Per la situazione di assenza dell'imputato in sede di appello si è applicata la disposizione dell'art. 420-bis, comma 3 c.p.p. (rappresentanza dell'imputato da parte del difensore), e il termine di 45 giorni per proporre impugnazione (art. 585, commi 1 e 2, lett. c) c.p.p.) è stato fatto decorrere dal 1° settembre 2021 con scadenza il 15 ottobre 2021. Il ricorso è stato invece depositato il 20 ottobre 2021, oltre il termine utile. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata come riferimento alla continuazione o concorso di reati (richiamata nel capo di imputazione).

  • art. 314 c.p.

    Articolo indicato tra i reati contestati; dalla motivazione emerge che riguarda fatti valutati come reato di concussione (o comunque reato connesso alle condotte contestate).

  • art. 317 c.p.

    Altro articolo penale richiamato nel capo di imputazione (capo V); utilizzato per la contestazione nei confronti dell'imputato.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma di rito richiamata dal ricorrente in tema di nullità o vizi formali; il motivo denunciava violazione di legge in relazione a questa disposizione.

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza d'appello; denuncia omissione di risposta ai mezzi di appello.

  • art. 585 c.p.p.

    termine di 45 giorni per la proposizione dell'impugnazione

    Disposizione richiamata dalla Corte per dichiarare il ricorso tardivo: il termine per proporre impugnazione era di 45 giorni nelle ipotesi indicate

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata unitamente all'art. 585 per la disciplina dell'inammissibilità per tardività dell'impugnazione.

  • art. 544, comma 3 c.p.p.

    termine di novanta giorni fissato nel dispositivo

    Richiamata per spiegare che la Corte di appello aveva depositato la sentenza entro il termine di 90 giorni previsto dal dispositivo.

  • art. 420-bis, comma 3 c.p.p.

    Applicata per affermare che, essendo la sentenza di primo grado successiva all'entrata in vigore della legge n. 67/2014, l'imputato assente in appello era rappresentato dal difensore e quindi la notifica non doveva essere effettuata direttamente all'imputato; ciò influisce sul decorso del termine per impugnare.

  • artt. 62-bis, 69, 132, 133 c.p.

    Norme richiamate dal ricorrente in materia di attenuanti generiche e applicazione della pena, contestando la mancata concessione di benefici attenuanti e una riduzione della pena.

  • art. 23, commi 8 e 9 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)

    Richiamato per indicare la modalità di trattazione in camera di consiglio dell'udienza (misure organizzative correlate alla fase pandemica), citato nella ricostruzione del procedimento.

Massime di principio

  • Verificare sempre il termine di impugnazione: i termini procedurali sono perentori. Un deposito oltre il termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione anche se i motivi sono fondati.
  • Quando l'imputato è assente in appello e trova applicazione l'art. 420-bis c.p.p. (rappresentanza da parte del difensore), occorre prestare attenzione al diverso regime di notifiche e al punto di decorrenza del termine per proporre l'impugnazione: è fondamentale calcolare correttamente la scadenza sulla base della data di deposito e delle norme applicabili.
  • Se si deduce omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello, tale censura deve essere proposta tempestivamente e specificamente; tuttavia, se l'impugnazione è inammissibile per ragioni formali (es. tardività), il merito non verrà esaminato.
  • La presentazione in corso di causa di memorie o motivi aggiuntivi richiede cautela: possono essere valutati solo se tempestivi e ammissibili; l'aggiunta tardiva non salva un ricorso già oltre termine.
  • Le contestazioni in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti (es. riqualificazione in peculato o truffa) e alla valutazione delle prove (attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa) sono temi sostanziali che vanno trattati nel merito dell'impugnazione; ma senza il rispetto delle regole processuali di forma e termini il giudice di legittimità non affronterà tali questioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.