Cassazione Penale, Sentenza n. 00683/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato come truffa (art. 640 c.p.) condotte che sarebbero mero inadempimento contrattuale, attribuendo rilievo penalistico a rassicurazioni successive alla stipula; 2) omissione nel riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 3) errata determinazione della pena ex art. 133 c.p. per mancata valutazione di circostanze attenuanti (tra cui la natura contrattuale della vicenda); 4) censura relativa all'art. 62-bis c.p.; 5) doglianza sulla compatibilità tra conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e concessione della sospensione condizionale (art. 20-bis c.p. richiamato dalla difesa, con giurisprudenza citata); 6) violazione dell'art. 130 c.p.p. per presunta correzione materiale dell'ordinanza d'appello che aveva applicato una provvisionale in assenza di impugnazione della parte civile.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per i motivi 1-4 e ha invece ritenuto fondati i motivi 5 e 6. In particolare: ha annullato senza rinvio la statuizione sulla provvisionale (eliminandola) per violazione del principio devolutivo e per l'illegittimità di una statuizione civile non impugnata dalla parte civile; ha altresì annullato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, il punto relativo alla possibilità di applicare una pena sostitutiva/convertire la pena detentiva in pena sostitutiva nonostante la sospensione condizionale, avendo richiamato la giurisprudenza e le modifiche normative intervenute (d.lgs. n.150/2022 e d.lgs. n.3/2024) che rendono applicabile la disciplina più favorevole per i fatti anteriori alle modifiche; ha respinto la domanda di rifusione delle spese processuali della parte civile.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della truffa; la Corte di legittimità conferma la qualificazione della condotta come truffa contrattuale, rilevando che artifici e raggiri anche successivi alla stipula possono integrare il dolo iniziale idoneo a falsare la volontà della parte offesa
Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ricorda che l'occasionalità della condotta non è di per sé sufficiente e che occorre valutare modalità, colpevolezza e danno, ritenendo la causa non applicabile nel caso concreto
Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto infondate le censure generiche sul mancato apprezzamento di circostanze attenuanti, per carenza di specificità nella critica alle valutazioni del merito
Censurato dal ricorrente nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica e manifestamente infondata per mancato confronto con le ragioni dei giudici di merito
Richiamato nella doglianza circa la compatibilità tra conversione della pena detentiva in pecuniaria e sospensione condizionale: la Corte ha ritenuto fondata la censura sul punto, richiamando giurisprudenza che ammette l'applicazione delle pene sostitutive anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale, con applicazione della norma più favorevole per fatti anteriori alle modifiche legislative
Rilevato che non è ammissibile emendare con correzione materiale omissioni che riguardano decisioni di merito sulle statuizioni civili (spese/provvigionale); la Corte ha annullato la statuizione sulla provvisionale per violazione del principio devolutivo
art. 545-bis cod. proc. pen. (testo e modifiche d.lgs. 10/10/2022 n.150 e d.lgs. 19/03/2024 n.3)
"Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso."
La Corte ha esaminato la disciplina sulle pene sostitutive, richiamando la modificazione normativa e la giurisprudenza che stabilisce l'applicazione della norma più favorevole nel tempo per fatti anteriori, e ha ritenuto che la questione relativa alla possibilità di conversione della pena necessiti di nuovo esame in sede di merito
art. 53 legge 24/11/1981 n. 689
Norma sulle pene sostitutive richiamata come criterio per la valutazione della sostituibilità della pena detentiva con pene pecuniarie/alternative; la Corte indica che i criteri di tale disciplina sono quelli applicabili in tema di conversione
Massime di principio
- Le rassicurazioni e i comportamenti successivi alla stipula di un contratto possono integrare gli "artifici e raggiri" dell'art. 640 c.p. se sono idonei a creare un ragionevole affidamento nella vittima e rivelano un progetto ingannatorio già esistente alla stipula.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non si applica automaticamente per la mera occasionalità del fatto: è necessario un apprezzamento concreto di modalità, entità del danno e grado di colpevolezza.
- Le censure generiche contro la motivazione sono inammissibili in Cassazione: il ricorrente deve confrontare specificamente le proprie argomentazioni con le ragioni di fatto e di diritto espresse dai giudici di merito.
- La Corte d'appello non può statuire nuove questioni civili (es. provvisionale) che non siano state devolute con l'impugnazione della parte civile; la loro introduzione o correzione tramite mera "correzione materiale" può violare il principio devolutivo.
- In caso di successione di norme penali, si applica la normativa più favorevole all'imputato; pertanto, per fatti anteriori a modifiche legislative che restringono l'accesso a pene sostitutive, va valutata l'applicabilità della disciplina più favorevole e la giurisprudenza che ne ha definito i criteri.
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