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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34861/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’11 dicembre 2025, aderendo all’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Verona del 15 maggio 2025, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato. Riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, aveva rideterminato la pena in un anno, sette mesi e dieci giorni di reclusione e 580 euro di multa per ricettazione, evasione dagli arresti domiciliari o da misura detentiva (indicata nel testo come evasione ex art. 51 della legge n. 354/1975), resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di stupefacenti, unificati dalla continuazione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: generica violazione di legge; mancata motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.; eccessività della pena e vizi di motivazione sulla sua determinazione; erronea qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro una sentenza pronunciata a seguito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione le questioni riguardanti la formazione della volontà di aderire all’accordo, il consenso del pubblico ministero e l’eventuale difformità della decisione rispetto all’accordo; non sono invece deducibili i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (salva la prescrizione maturata prima della sentenza d’appello), la misura della pena concordata se non illegale e la qualificazione giuridica del fatto. Nel caso concreto i motivi erano generici o riguardavano questioni non più contestabili dopo l’accordo; non era stata prospettata l’illegalità della pena. Il ricorso è stato trattato nelle forme camerali non partecipate previste dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è circoscritto alle contestazioni sulla formazione e validità dell’accordo e sulla conformità della decisione; sono precluse le doglianze sui punti rinunciati, inclusi la qualificazione giuridica e i vizi della pena concordata, salvo l’illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta.

    Dopo il concordato in appello non è ammissibile censurare in cassazione la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., fatta eccezione per la prescrizione maturata prima della pronuncia d’appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis – il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.

    Il ricorso contro una sentenza di concordato in appello, ricadente nell’ambito temporale della novella indicata, è trattato de plano secondo il secondo periodo dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354

    La Corte d’appello di Venezia, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 15/05/2025 del Tribunale di Verona, emessa in esito a giudizio abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, rideterminava in un anno, sette mesi e dieci giorni di reclusione ed € 580,00 di multa la pena irrogata a Tijani Channoufi per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione, evasione (ex art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354), resistenza a un pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

    La norma è richiamata nel testo per identificare il titolo di evasione contestato; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile per questioni relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della pronuncia all’accordo.
  • L’accordo sui motivi d’appello comporta la rinuncia a riproporre in cassazione le doglianze relative ai punti concordati, comprese quelle sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; resta salva la deduzione della prescrizione maturata prima della sentenza d’appello.
  • La misura della pena concordata non è contestabile in cassazione per il solo fatto che sia ritenuta eccessiva o motivata in modo viziato; la censura è ammissibile se la pena irrogata è illegale, perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., nel regime processuale richiamato dalla decisione, è trattato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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