Cassazione Penale, Ordinanza n. 06420/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo in punto di recidiva, confermando per il resto la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta. L'unico motivo dedotto lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che la censura, per come formulata, non è scrutinabile in sede di legittimità perché mira a ottenere una nuova valutazione di merito ed è inoltre manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza impugnata non presenta evidenti illogicità e ha considerato gli elementi ritenuti decisivi. Il motivo è anche dichiarato intrinsecamente generico, perché non indica specificamente quali aspetti sarebbero stati pretermessi dal giudice di merito nella valutazione delle attenuanti.
Norme richiamate
indica il reato oggetto della condanna confermata in appello; la pronuncia non ne esamina gli elementi costitutivi, ma si limita a prendere atto del titolo di reato contestato.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito con motivazione sintetica ma ancorata agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; in cassazione non è consentito sostituire una diversa valutazione di merito se la motivazione è non illogica.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, meramente apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente proporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
- Nel motivare il rigetto delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non indica in modo puntuale quali specifici profili della motivazione impugnata sarebbero stati trascurati o erroneamente valutati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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