Cassazione Civile, Ordinanza n. 22041/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dall'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che, trattandosi di parte intimata contumace, la rinuncia non doveva essere notificata alla controparte ai sensi dell'art. 390 c.p.c., che richiede la notificazione alla sola parte costituita. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con spese processuali lasciate a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rideterminato il classamento e attribuito una nuova rendita catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, in relazione a una microzona comunale nella quale era stato rilevato un significativo scostamento tra il rapporto tra valore medio di mercato e valore catastale. La contribuente ha impugnato l'atto e la CTP ha accolto il ricorso. La CTR ha poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo illegittima l'attribuzione della rendita perché fondata su un generico richiamo al quadro normativo e su circostanze di fatto, a suo dire, non dimostrate, anziché sul reale valore posizionale ed edilizio dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, richiamando il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole all'Ufficio. La contribuente intimata è rimasta contumace.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
norma posta a base della rideterminazione del classamento e della rendita catastale in relazione alle microzone con significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale.
la rinuncia al ricorso deve essere notificata alla sola parte costituita; non è richiesta la notificazione alla parte intimata contumace.
la rinuncia determina l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando sia validamente proposta secondo le forme previste dall'art. 390 c.p.c.
- La notificazione della rinuncia è necessaria soltanto nei confronti della parte costituita; se la parte intimata è contumace, non occorre la notificazione della rinuncia nei suoi confronti.
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso, il giudizio si estingue e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa regolazione prevista dalla legge o dal provvedimento.
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