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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18299/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omissione, nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a seguito del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) d.lgs. 285/1992 (fatto commesso a Venafro il 31.03.2021). Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento limitatamente a tale omissione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza del Tribunale di Isernia limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha rinviato al Tribunale per nuovo giudizio su quel punto, disponendo altresì che l'esecuzione della sanzione amministrativa sia sospesa in attesa della verifica dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. La Corte ha inoltre richiamato che, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, si applicano le disposizioni dell'art. 186 comma 9-bis (riduzione/ sospensione ed eventuale ripristino delle sanzioni in caso di violazione).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

    La disposizione regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ricorda che, anche in tale sede, devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie quando previste dalla legge.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Ha reso ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento che riguardino l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte afferma che può essere utilizzato per censurare l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di patteggiamento.

  • art. 186 comma 2 lett. c) cod. strada (d.lgs. 285/1992)

    l'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni

    Per il reato contestato la sospensione della patente è sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e la sua durata è predeterminata (1-2 anni), con raddoppio se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

  • art. 186 comma 2-quater cod. strada

    L'art. 186, comma 2-quater, cod. strada, prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie ... anche in caso di «applicazione della pena su richiesta delle parti»

    Chiarisce che l'applicazione della pena su richiesta delle parti non esclude l'obbligo di irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 186.

  • art. 186 comma 9-bis cod. strada

    in caso positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice disporrà la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida

    Prevede effetti specifici quando si sostituiscono le pene con lavoro di pubblica utilità: possibilità di riduzione (o sospensione dell'efficacia) della sanzione amministrativa accessoria e ripristino in caso di violazione degli obblighi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 e precedenti)

    E' ammissibile il ricorso per cassazione ... nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative

    La Corte ha consolidato il principio secondo cui le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate in Cassazione per l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie, con conseguente annullamento e rinvio se l'omissione è illegittima.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge sono obbligatorie e il loro omesso inserimento determina annullamento limitato e rinvio.
  • È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e delle pronunce delle Sezioni Unite, per contestare l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di patteggiamento.
  • L'art. 186 c.d.s. impone la sospensione della patente come sanzione accessoria per i casi previsti (tra cui lett. c)); la durata va determinata concretamente dal giudice e raddoppia se il veicolo appartiene a terzi estranei al reato.
  • Se la pena detentiva e pecuniaria è sostituita con lavoro di pubblica utilità, il giudice può operare la riduzione o sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (art. 186 comma 9-bis); tuttavia in caso di violazione degli obblighi il giudice deve ripristinare le sanzioni.
  • In caso di omissione della sanzione amministrativa accessoria il rimedio corretto è l'annullamento limitato della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito per la statuizione mancante, non la riforma integrale del patteggiamento.

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