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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3419/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua opposizione all'esecuzione di una confisca per equivalente disposta con sentenza del Tribunale commissariale di San Marino. Sostiene che la confisca ha natura sanzionatoria e, poiché il fatto è avvenuto il 4 ottobre 2007 quando nell'ordinamento italiano non era ancora prevista la confisca per equivalente (art. 648-quater cod. pen. introdotto il 29/12/2007), l'esecuzione viola il principio di irretroattività della legge penale più grave e quindi la pena è illegale ab origine. Fa altresì valere che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare la non eseguibilità del provvedimento straniero; contesta l'interpretazione e applicazione dell'art. 735-bis cod. proc. pen. e lamenta una presunta incompatibilità con l'art. 7 CEDU e con l'art. 117 Cost., nonché la illegittimità dell'art. 670 cod. proc. pen. così interpretato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la questione era già stata esaminata e risolta nei precedenti gradi (Corte d'appello di Bologna e pronuncia di inammissibilità della Corte di cassazione del 11/12/2018) in senso contrario alle argomentazioni del ricorrente. La Corte ha confermato che l'art. 735-bis cod. proc. pen., introdotto nell'ambito dell'attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1990, consente il riconoscimento ed esecuzione in Italia di provvedimenti stranieri di confisca per equivalente anche se la corrispondente fattispecie sostanziale non era prevista nell'ordinamento interno al momento della commissione del reato. Ne consegue che non sussiste violazione del principio di irretroattività né illegittimità della misura nel caso di specie, e che il giudice dell'esecuzione non può riesaminare decisioni già investite e definite in sede di cognizione salvo eccezioni estremamente limitate (sopravvenuta illegittimità costituzionale o errori macroscopici/abnormità che qui non ricorrono). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 735-bis cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata come disposizione introdotta per consentire l'esecuzione in Italia di provvedimenti stranieri di confisca 'di valore' (confisca per equivalente) anche quando l'ordinamento interno, al tempo dei fatti, non prevedeva tale misura, in attuazione dell'obbligo derivante dall'art. 7 della Convenzione di Strasburgo.

  • art. 733, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come clausola di salvezza che limita il requisito della doppia confiscabilità per consentire l'esecuzione di confische di valore disposte da Stati esteri conformemente all'art. 735-bis.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la confisca per equivalente non esisteva nel diritto penale italiano alla data del fatto; la Corte ha però ritenuto che la materia è regolata dalla normativa processuale (art. 735-bis) in attuazione di obblighi internazionali, superando l'obiezione.

  • Convenzione di Strasburgo sull'illecito approvvigionamento di fondi (1990) - art. 7

    L'art. 7 impone agli Stati parti di adottare misure necessarie per consentire l'esecuzione di richieste di cooperazione relative alla confisca di proventi nella forma della imposizione di pagamento di una somma pari al valore dei proventi; è stato ritenuto fonte che giustifica l'introduzione di norme processuali come l'art. 735-bis.

  • Convenzione di Strasburgo (1990) - art. 13

    Richiamato dal ricorrente come obbligo della parte ricevente di eseguire l'ordine di confisca; la Corte ha osservato che tale obbligo non prevale sulle regole costituzionali di garanzia salvo che siano rispettate dalle norme interne che attuano la Convenzione.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato nella doglianza del ricorrente (divieto di pena senza legge), ma la Corte non ha ritenuto sussistente violazione alla luce dell'interpretazione data alla disciplina interna e del principio che l'esecuzione di provvedimenti stranieri è ammessa conformemente alle norme di attuazione.

  • art. 25, secondo comma, Cost.

    Richiamato dal ricorrente per il principio di irretroattività della norma penale incriminatrice; la Corte ha ritenuto che non opera per escludere il riconoscimento di una confisca straniera di valore a fronte della disciplina processuale di recepimento internazionale.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    L'interpretazione contestata dal ricorrente (che la norma sarebbe contraria all'art. 7 CEDU) è stata ritenuta non sufficiente a superare il giudicato e non idonea a fondare la non eseguibilità del provvedimento straniero.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente disposta da autorità straniere può essere riconosciuta ed eseguita in Italia anche se, al momento della condotta, l'ordinamento italiano non prevedeva tale misura sostanziale, quando esista una norma processuale (art. 735-bis) introdotta per attuare obblighi derivanti dalla Convenzione di Strasburgo.
  • Il principio di irretroattività della legge penale non impedisce automaticamente il riconoscimento di provvedimenti stranieri di confisca di valore quando il legislatore interno ha previsto una disciplina processuale che consente tale riconoscimento in attuazione di obblighi internazionali.
  • Il giudice dell'esecuzione ha margini ristretti per riesaminare questioni già decise in sede di cognizione: può intervenire solo in casi eccezionali quali la sopravvenuta illegittimità costituzionale di norme incidenti o errori macroscopici/abnormità della sanzione, non sussistenti nella fattispecie.
  • Se una questione sostanziale è già stata definitivamente decisa da giudicati precedenti (inclusa pronuncia di inammissibilità in Cassazione), l'opposizione in sede esecutiva tende a essere respinta per effetto della stabilità del giudicato.
  • Le doglianze fondate su presunte violazioni di norme internazionali o della Convenzione europea devono essere prospettate e approfondite nella sede di cognizione; l'esecuzione non è tramite adatto per rimettere in discussione decisioni già investite e decise, salvo le eccezioni di legge.
  • Quando il legislatore nazionale ha esplicitamente introdotto norme per conformare l'ordinamento a obblighi internazionali, i tribunali possono legittimamente interpretare tali norme come strumento per consentire l'esecuzione di decisioni straniere anche in assenza di identica disciplina sostanziale interna al tempo dei fatti.

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