Cassazione Penale, Ordinanza n. 04719/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, contestando l'affermazione di responsabilità sulla base del margine di errore dell'esame diagnostico utilizzato per accertare la reale età dell'imputato. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, sostenendo l'illogicità o l'illegittimità della valutazione di merito compiuta dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rivalutazione del compendio probatorio e la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica; inoltre il giudice di merito aveva fatto riferimento a plurimi metodi di accertamento dell'età, non a uno solo, sicché il motivo era anche aspecifico. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il diniego dei benefici era fondato su argomentazioni congrue, in particolare sulla reiterazione di condotte illecite e su un giudizio sulla capacità a delinquere dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto tra sviluppo argomentativo della sentenza e massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento, non potendo la Corte rivalutare le acquisizioni processuali.
Non citato espressamente, ma il riferimento al diniego dei benefici richiesti attiene alla valutazione discrezionale di merito sulla personalità dell'imputato e sulla capacità a delinquere.
Non citato espressamente, ma la decisione riguarda il diniego della sospensione condizionale della pena, fondato su apprezzamento discrezionale di merito non illogico.
Non citato espressamente, ma la decisione riguarda anche il diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, valutato alla luce della personalità dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rivalutazione delle acquisizioni processuali, ma deve emergere da una effettiva contraddizione logica del ragionamento decisorio.
- Quando il giudice di merito fonda l'accertamento su più elementi o su plurimi metodi di verifica, il ricorso che si confronti solo con uno di essi è aspecifico e non coglie la ratio decidendi.
- In tema di accertamento dell'età di un soggetto, l'esame radiografico del polso è ritenuto strumento idoneo anche se esistano documenti di identità di segno contrario, soprattutto se tali documenti non abbiano accertata efficacia fidefacente.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione è legittimo quando il giudice dia conto, con motivazione congrua, della reiterazione di condotte illecite e delle ricadute sulla capacità a delinquere dell'imputato; si tratta di valutazione tipicamente di merito, sindacabile in cassazione solo per manifeste illogicità.
Come è indicizzato
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