Cassazione Civile, Ordinanza n. 09755/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (candidati)
La controversia
Due avvocati hanno impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva rigettato, salvo cessazione della materia del contendere per due posizioni non più rilevanti, il reclamo contro la proclamazione degli eletti per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2023-2026. La lite nasce dalla contestazione della legittimità della candidatura e dell’elezione di due consiglieri, ritenuti ineleggibili per aver già svolto due mandati consecutivi, e dalla dedotta irregolarità della campagna elettorale per l’uso di loghi di lista contenenti nominativi di consiglieri uscenti non candidabili. I ricorrenti hanno denunciato violazione dell’art. 3 della legge n. 113/2017 e dell’art. 28, comma 10, della legge n. 247/2012, sostenendo che il divieto di terzo mandato consecutivo dovesse applicarsi computando anche i mandati che, pur interrotti da dimissioni volontarie, avevano avuto durata oggettivamente rilevante; hanno richiamato inoltre la sentenza delle Sezioni Unite n. 8566/2021, assumendo che il Consiglio Nazionale Forense ne avesse disatteso la ratio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure limitatamente alle posizioni dei due consiglieri contestati, affermando che il mandato va valutato in senso oggettivo, con riferimento alla durata della consiliatura, e che le dimissioni volontarie del singolo non elidono il computo del mandato; ha inoltre chiarito che i mandati di durata inferiore a due anni non interrompono la consecutività ai fini del divieto. La parte della sentenza relativa alla campagna elettorale non è stata investita dal ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti delle censure proposte contro la proclamazione degli eletti per violazione del divieto di terzo mandato consecutivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle posizioni dei consiglieri contestati e ha rinviato al Consiglio Nazionale Forense per nuovo esame. Ha invece chiarito che non erano in discussione la cessazione della materia del contendere per le posizioni ormai venute meno né le statuizioni sulla regolarità della campagna elettorale. La decisione si fonda sull’adesione alla nozione oggettiva di mandato elaborata dalle Sezioni Unite nel 2021 e sull’irrilevanza delle dimissioni volontarie ai fini dell’elusione del limite dei due mandati consecutivi, nonché sull’irrilevanza interruttiva dei mandati infrabiennali.
Norme richiamate
art. 3, commi 3 e 4, L. 113/2017
i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; i mandati di durata inferiore ai due anni non si computano ai fini del divieto
il mandato va inteso in senso oggettivo, riferito alla durata della consiliatura; le dimissioni volontarie non impediscono il computo del mandato e i mandati infrabiennali non interrompono la consecutività
interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113
conferma che, ai fini del divieto, rilevano anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della legge; resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 3 L. 113/2017
art. 28, comma 10, L. 247/2012
decadenza automatica del consigliere eletto ad altra carica incompatibile
richiamato dal CNF per escludere l’abuso del diritto in caso di dimissioni necessarie a ricoprire un diverso incarico istituzionale incompatibile
violazione e falsa applicazione di legge
usato come parametro del motivo di ricorso per censurare la lettura della disciplina elettorale forense
divieto di candidarsi per più di due mandati consecutivi
norma posta a presidio del ricambio degli organi elettivi e dell’uguaglianza sostanziale nell’accesso alle cariche
non pone particolari limiti allo svolgimento della campagna elettorale
richiamato dalla sentenza impugnata per ritenere legittima la campagna elettorale in forma aggregata, con il solo limite della candidatura individuale
Massime di principio
- Ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo negli organi forensi, il concetto di mandato deve essere valutato in senso oggettivo, con riferimento alla durata della consiliatura, e non sulla base della durata soggettiva effettivamente svolta dal singolo eletto.
- Le dimissioni volontarie del consigliere non elidono il computo del mandato già ricevuto e non possono essere utilizzate per aggirare il limite dei due mandati consecutivi.
- I mandati di durata inferiore a due anni non solo non si computano nel limite, ma non interrompono neppure la consecutività dei mandati rilevanti ai fini del divieto.
- La disciplina sul divieto di terzo mandato consecutivo va interpretata in funzione della finalità di assicurare il ricambio negli organi rappresentativi e di evitare la cristallizzazione della rappresentanza.
- Quando la norma elettorale mira a prevenire forme di condizionamento del corpo elettorale, occorre privilegiare una lettura coerente con la ratio antielusiva della disciplina, senza valorizzare comportamenti solo formalmente interruttivi del rapporto di carica.
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