Cassazione Civile, Ordinanza n. 22747/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (servizi postali)
La controversia
La controversia nasce dal trafugamento e dall'incasso da parte di ignoti di un assegno di traenza non trasferibile dell'importo di euro 7.500, emesso nell'ambito di una convenzione di liquidazione sinistri e spedito a mezzo posta. La società emittente ha agito per ottenere la restituzione della somma nei confronti della società che aveva effettuato la negoziazione/pagamento del titolo, sostenendo che quest'ultima avesse pagato l'assegno a soggetto non legittimato e violato gli obblighi di diligenza nell'identificazione del presentatore. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 43 R.D. n. 1736 del 1933 e degli artt. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c., censurando la ritenuta assenza di responsabilità della banca/negoziatrice; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1227 c.c., contestando la valutazione della Corte d'appello sull'incidenza causale dell'invio del titolo per posta ordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo il principio delle Sezioni Unite, la banca negoziatrice può andare esente da responsabilità se prova che l'inadempimento non le è imputabile e di avere operato con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile, che la negoziatrice aveva assolto a tale prova. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui la spedizione di un assegno non trasferibile a mezzo posta ordinaria integra un comportamento idoneo a fondare un concorso di colpa del mittente, perché espone il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 R.D. n. 1736 del 1933
la banca negoziatrice che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo beneficiario può liberarsi dimostrando che l'inadempimento non le è imputabile e che ha usato la diligenza richiesta
la diligenza professionale dell'accipiente/negoziatore va valutata in rapporto alla qualità dell'attività svolta; essa costituisce parametro per escludere l'imputabilità dell'inadempimento
richiamato come norma invocata nel motivo in relazione alla legittimazione al pagamento del titolo
la spedizione dell'assegno per posta ordinaria può integrare condotta colposa del mittente idonea a concorrere causalmente nel danno
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di pagamento di assegni non trasferibili, la banca negoziatrice risponde del pagamento a soggetto diverso dal beneficiario solo se non prova che l'errore nell'identificazione del presentatore le è imputabile; la prova liberatoria può fondarsi sulla dimostrazione di avere operato con la diligenza professionale richiesta.
- L'accertamento circa l'assenza di negligenza della banca negoziatrice e la sufficienza dei controlli effettuati è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- La spedizione di un assegno non trasferibile a mezzo posta ordinaria può integrare un concorso di colpa del mittente, perché espone volontariamente il titolo a un rischio non conforme alle regole di comune prudenza e si pone come antecedente causale dell'evento dannoso.
- Nel giudizio di responsabilità per il pagamento indebito di un assegno non trasferibile, può concorrere il comportamento colposo sia della banca negoziatrice sia del soggetto che ha scelto modalità di trasmissione del titolo più rischiose.
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