Cassazione Civile, Ordinanza n. 34919/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una socia al 50% di una società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento per maggiore Irpef relativa all'anno 2004, derivante da reddito di partecipazione collegato a maggiori utili societari. La contribuente aveva contestato l'atto deducendo vizi di motivazione e violazioni in tema di determinazione del reddito d'impresa. Nei giudizi di merito, la questione era stata influenzata dall'esistenza di una pretesa conciliazione stragiudiziale con la società, che i giudici tributari avevano ritenuto idonea a ridurre il reddito societario e, in via consequenziale, anche il reddito imputato alla socia. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992: sosteneva che la conciliazione non si era mai perfezionata, perché non tempestivamente depositata e perché le somme non erano state versate, sicché non poteva produrre effetti né estintivi né riduttivi; inoltre, venuto meno il processo della società senza riassunzione, l'accertamento societario era divenuto definitivo nel suo importo originario e non nella misura oggetto di mera proposta conciliativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la conciliazione tributaria giudiziale produce effetti solo se la fattispecie si perfeziona secondo le modalità previste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992; in difetto di perfezionamento, non può attribuirsi alcun effetto estintivo o sostitutivo della pretesa fiscale originaria. Di conseguenza, la CTR ha errato nel considerare applicabile alla socia una riduzione del reddito societario basata su un accordo conciliativo mai perfezionato e comunque mai tradotto in un accertamento giudiziale definitivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione di legge processuale
art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992
la conciliazione tributaria giudiziale si perfeziona solo se sono rispettate le condizioni e le modalità previste dalla norma; solo in tal caso può produrre effetti estintivi e sostitutivi della pretesa originaria
art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992
il mancato perfezionamento della conciliazione impedisce di considerare estinta la controversia o ridotta la pretesa fiscale
art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992
la conciliazione tributaria non ha natura negoziale né novativa, ma è una fattispecie a formazione progressiva che acquista efficacia solo al suo perfezionamento
Massime di principio
- La conciliazione tributaria giudiziale produce effetti estintivi della pretesa fiscale originaria solo quando sia integralmente perfezionata secondo le modalità previste dalla disciplina processuale tributaria; una mera proposta o un accordo non perfezionato non può essere equiparato a conciliazione valida.
- Se il mancato deposito tempestivo dell'accordo o l'omesso pagamento delle somme dovute impediscono il perfezionamento della conciliazione, l'Amministrazione non è vincolata a una pretesa ridotta e può insistere sull'accertamento originario.
- La conciliazione tributaria ha natura di fattispecie a formazione progressiva e non di novazione: l'effetto sostitutivo della pretesa si verifica solo con il perfezionamento, che coincide con l'efficacia dell'accordo.
- Quando l'accertamento nei confronti del soggetto principale non sia stato definito con conciliazione perfezionata o con accertamento giudiziale sulla riduzione del reddito, non è legittimo estendere automaticamente alla posizione del socio gli effetti di una rideterminazione meramente ipotizzata del reddito societario.
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