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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23362/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in appello, del diritto di un dipendente di un'impresa di trasporto pubblico a essere inquadrato nella superiore qualifica di capo operatore, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive entro il limite della prescrizione quinquennale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 18 del regolamento allegato A al R.D. n. 148/1931 e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di applicare la disciplina speciale dettata per gli autoferrotranvieri in materia di mansioni superiori; (2) violazione dell'art. 2, lett. b), del CCNL autoferrotranvieri 27.11.2000, lamentando che l'indagine sul superiore inquadramento fosse stata condotta sulla base di una declaratoria errata; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa. Il lavoratore ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta la violazione dell'art. 2, lett. b), del CCNL autoferrotranvieri, perché la Corte territoriale non gli aveva riconosciuto, in via principale, l'inquadramento nel parametro 205 che assumeva spettargli.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di confrontarsi con la disciplina speciale del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dettata dal R.D. n. 148/1931, e avesse invece applicato solo l'art. 2103 c.c. senza verificare la compatibilità tra disciplina speciale e disciplina generale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale per difetto di specificità, perché la clausola collettiva invocata era riportata solo per estratto e non integralmente, né era stato indicato dove reperirne il testo completo. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, sia per il medesimo difetto di specificità sia perché mirava a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 18 del regolamento allegato A al R.D. n. 148/1931

    Per il rapporto degli autoferrotranvieri permane una disciplina speciale in tema di mansioni superiori che il giudice di merito non può ignorare, dovendo verificarne la compatibilità con la disciplina generale del lavoro privato.

  • art. 2103 c.c.

    Non può essere applicato in modo isolato quando il rapporto è soggetto a disciplina speciale: occorre prima verificare la normativa settoriale e il suo coordinamento con la regola generale.

  • art. 2, lett. b), CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000

    La deduzione della sua violazione richiede la trascrizione integrale della clausola e il deposito del testo completo o l'indicazione della sua sede processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge nei motivi esaminati.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti secondo il rito camerale non partecipato.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro dei dipendenti di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, la disciplina speciale di settore non può essere considerata implicitamente abrogata se non per le parti incompatibili con l'ordinamento successivo; il giudice deve sempre verificarne l'attuale operatività e il coordinamento con le regole generali.
  • In tema di mansioni superiori, la sussunzione della fattispecie deve avvenire muovendo anzitutto dalla disciplina speciale eventualmente applicabile; applicare direttamente l'art. 2103 c.c. senza tale verifica integra errore di diritto.
  • Quando si deduce in cassazione la violazione di clausole del contratto collettivo, il motivo deve riportare integralmente il testo delle clausole rilevanti o consentire al giudice di legittimità di reperirlo con precisione; la trascrizione solo per estratto rende il motivo inammissibile per difetto di specificità.
  • I motivi di ricorso per cassazione non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o degli accertamenti di merito.
  • La censura di motivazione apparente resta assorbita quando il motivo che investe la regula iuris applicata è accolto e il giudizio viene cassato con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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