Cassazione Civile, Ordinanza n. 31613/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, IVA e CPA come per legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma è stato ritenuto inammissibile perché proposto tardivamente oltre il termine lungo di impugnazione. La Corte ha ricostruito il calcolo del termine applicando la sospensione feriale dei termini nella misura ridotta dal 1 al 31 agosto, secondo la disciplina risultante dalla modifica del 2014, ritenuta immediatamente applicabile dal 2015 in base al principio tempus regit actum. Poiché il giudizio era stato introdotto nel 2007 e la sentenza d'appello era stata pubblicata il 10 dicembre 2018, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre il 10 gennaio 2020; la notifica del 23 gennaio 2020 è stata quindi considerata tardiva. La memoria depositata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a mutare l'orientamento consolidato della Corte.
Norme richiamate
richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio, poi seguita dalla declaratoria di inammissibilità
nel testo modificato, disciplina la sospensione feriale dei termini nel periodo dal 1 al 31 agosto
art. 16, comma 1, D.L. n. 132 del 2014
la novella è stata ritenuta immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015
art. 16, comma 1, D.L. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014
conferma la riduzione del periodo di sospensione feriale e la sua applicabilità ai termini d'impugnazione in corso secondo tempus regit actum
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Ai fini del termine lungo per impugnare, la sospensione feriale va computata secondo la disciplina vigente al momento del decorso del termine, in applicazione del principio tempus regit actum.
- La riduzione del periodo di sospensione feriale introdotta dalla novella del 2014 si applica immediatamente a partire dall'anno 2015, anche ai giudizi instaurati in epoca anteriore.
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine lungo, correttamente calcolato tenendo conto della sospensione feriale applicabile, è inammissibile.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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