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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31613/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, IVA e CPA come per legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma è stato ritenuto inammissibile perché proposto tardivamente oltre il termine lungo di impugnazione. La Corte ha ricostruito il calcolo del termine applicando la sospensione feriale dei termini nella misura ridotta dal 1 al 31 agosto, secondo la disciplina risultante dalla modifica del 2014, ritenuta immediatamente applicabile dal 2015 in base al principio tempus regit actum. Poiché il giudizio era stato introdotto nel 2007 e la sentenza d'appello era stata pubblicata il 10 dicembre 2018, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre il 10 gennaio 2020; la notifica del 23 gennaio 2020 è stata quindi considerata tardiva. La memoria depositata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a mutare l'orientamento consolidato della Corte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini del termine lungo per impugnare, la sospensione feriale va computata secondo la disciplina vigente al momento del decorso del termine, in applicazione del principio tempus regit actum.
  • La riduzione del periodo di sospensione feriale introdotta dalla novella del 2014 si applica immediatamente a partire dall'anno 2015, anche ai giudizi instaurati in epoca anteriore.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine lungo, correttamente calcolato tenendo conto della sospensione feriale applicabile, è inammissibile.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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