Cassazione Civile, Ordinanza n. 19934/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui una persona fisica ha chiesto la condanna di una società alla restituzione di € 4.319,60, oltre accessori, sostenendo di aver versato tale importo quale quota del 10% prevista per accedere al c.d. bonus facciata, nell'ambito di un'operazione prospettata come appalto con sconto in fattura. Secondo la ricorrente, la società aveva preventivato i lavori per € 43.196, aveva incassato la somma corrispondente al 10% ma non aveva poi concluso il contratto né avviato i lavori. La società, costituitasi, aveva eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di pace e, nel merito, aveva chiesto il rigetto sostenendo provata documentalmente l'esistenza del contratto di appalto. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza, ritenendo che il valore della causa, pari all'importo richiesto in restituzione, radicasse la competenza del Giudice di pace. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 34 c.p.c., sostenendo che la controversia implicava la necessità di accertare con efficacia di giudicato la pregiudiziale esistenza del contratto di appalto, questione che, per valore, sarebbe rientrata nella competenza del Tribunale; pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto trattenere la causa per connessione pregiudiziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di dichiarare la propria incompetenza per valore e di attribuire la controversia al Giudice di pace di Brindisi. Ha chiarito che l'art. 34 c.p.c. opera solo in presenza di pregiudizialità tecnica, cioè quando la questione pregiudiziale abbia autonomia propria e debba essere decisa con efficacia di giudicato, mentre non si applica alla pregiudizialità logica, che ricorre quando la questione riguarda un presupposto costitutivo del diritto azionato ma non ha rilievo autonomo fuori dal processo. Nel caso concreto, la contestazione sull'esistenza del contratto di appalto costituiva una mera questione logicamente pregiudiziale rispetto alla domanda di restituzione dell'indebito e non una causa pregiudiziale autonoma; perciò la competenza andava determinata sul solo importo domandato in restituzione. La Corte ha inoltre disposto il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Giudice di pace e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
norma utilizzata come base del rito introdotto dalla parte attrice nel giudizio di merito
si applica solo alla pregiudizialità tecnica e alla decisione con efficacia di giudicato della questione pregiudiziale; non opera per la pregiudizialità logica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- L'art. 34 c.p.c. consente la modifica della competenza per connessione solo quando la questione pregiudiziale sia una vera causa autonoma, da decidere con efficacia di giudicato, e non quando si tratti di un mero antecedente logico del diritto fatto valere.
- La pregiudizialità tecnica richiede autonomia del rapporto pregiudiziale e rischio di contrasto tra giudicati; la pregiudizialità logica, invece, resta interna alla verifica del fatto costitutivo del diritto dedotto e non sposta la competenza.
- Quando viene proposta una domanda di restituzione di una somma, la competenza per valore si determina sul solo importo richiesto, se la questione relativa alla causa della dazione non è oggetto di autonoma domanda di accertamento.
- La mera contestazione dell'esistenza o validità del rapporto da cui si assume derivare l'obbligazione restitutoria non basta a trasformare la controversia in una causa pregiudiziale ai fini dell'art. 34 c.p.c.
Come è indicizzato
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