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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19059/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento notificata nel 2016 per il recupero di crediti tributari erariali iscritti in cartelle notificate tra il 2001 e il 2004. In primo grado il contribuente aveva dedotto, oltre a vizi di notifica e difetto di motivazione, anche la prescrizione quinquennale dei crediti; la CTP aveva accolto solo in parte, dichiarando prescritti sanzioni, interessi e contributo al servizio sanitario nazionale relativi ad alcune cartelle, nonché tutti i crediti di una cartella del 2003. In appello la CTR aveva confermato. In cassazione l'agente della riscossione ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 2946 c.c. e falsa applicazione dell'art. 24 D.Lgs. 472/1997, sostenendo che le sanzioni tributarie relative a crediti erariali dovessero soggiacere al termine decennale e non quinquennale; (2) violazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., sostenendo che gli interessi da ritardato pagamento dei tributi erariali dovessero seguire la prescrizione decennale dell'obbligazione principale e non quella quinquennale. La Corte ha respinto entrambi i motivi, affermando la correttezza della decisione di merito sulla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni in difetto di giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'agente della riscossione. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che gli interessi sulle obbligazioni tributarie, pur accessori all'obbligazione principale al momento genetico, acquistano autonoma rilevanza e si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.; quanto alle sanzioni tributarie, ha richiamato l'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997, che prevede espressamente la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione. Ha inoltre ribadito che il termine decennale ex art. 2953 c.c. opera solo quando la sanzione sia divenuta definitiva per effetto di un giudicato, evenienza non ricorrente nel caso concreto. Ne è derivata la conferma della sentenza impugnata, con permanenza dell'accertamento di prescrizione per le voci indicate dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il termine ordinario decennale, ma ritenuto non applicabile agli interessi e alle sanzioni tributarie nei termini prospettati

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    ritenuto applicabile agli interessi da ritardato pagamento dei tributi, con prescrizione quinquennale

  • art. 24 D.Lgs. 472/1997

    invocato dal ricorrente; la Corte afferma che la disciplina delle sanzioni tributarie conduce, in mancanza di giudicato, al termine quinquennale

  • art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997

    prevede espressamente che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni

  • art. 2953 c.c.

    il termine decennale opera per le sanzioni solo quando la definitività derivi da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, cioè in presenza di giudicato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie, una volta sorti, acquistano autonomia rispetto all'obbligazione principale e si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., a prescindere dalla natura del tributo cui accedono.
  • Le sanzioni tributarie non definitivamente accertate in sede giurisdizionale si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997.
  • Il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. per la riscossione delle sanzioni tributarie opera solo quando la sanzione sia divenuta irrevocabile per effetto di giudicato; in assenza di giudicato resta applicabile la prescrizione quinquennale.
  • In materia di riscossione, la qualificazione della voce richiesta come sanzione o interesse incide autonomamente sul termine di prescrizione, senza che la sola accessorietà all'imposta principale comporti l'applicazione del medesimo termine decennale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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