Cassazione Civile, Ordinanza n. 19059/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'agente della riscossione ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento notificata nel 2016 per il recupero di crediti tributari erariali iscritti in cartelle notificate tra il 2001 e il 2004. In primo grado il contribuente aveva dedotto, oltre a vizi di notifica e difetto di motivazione, anche la prescrizione quinquennale dei crediti; la CTP aveva accolto solo in parte, dichiarando prescritti sanzioni, interessi e contributo al servizio sanitario nazionale relativi ad alcune cartelle, nonché tutti i crediti di una cartella del 2003. In appello la CTR aveva confermato. In cassazione l'agente della riscossione ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 2946 c.c. e falsa applicazione dell'art. 24 D.Lgs. 472/1997, sostenendo che le sanzioni tributarie relative a crediti erariali dovessero soggiacere al termine decennale e non quinquennale; (2) violazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., sostenendo che gli interessi da ritardato pagamento dei tributi erariali dovessero seguire la prescrizione decennale dell'obbligazione principale e non quella quinquennale. La Corte ha respinto entrambi i motivi, affermando la correttezza della decisione di merito sulla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni in difetto di giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'agente della riscossione. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che gli interessi sulle obbligazioni tributarie, pur accessori all'obbligazione principale al momento genetico, acquistano autonoma rilevanza e si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.; quanto alle sanzioni tributarie, ha richiamato l'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997, che prevede espressamente la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione. Ha inoltre ribadito che il termine decennale ex art. 2953 c.c. opera solo quando la sanzione sia divenuta definitiva per effetto di un giudicato, evenienza non ricorrente nel caso concreto. Ne è derivata la conferma della sentenza impugnata, con permanenza dell'accertamento di prescrizione per le voci indicate dai giudici di merito.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere il termine ordinario decennale, ma ritenuto non applicabile agli interessi e alle sanzioni tributarie nei termini prospettati
ritenuto applicabile agli interessi da ritardato pagamento dei tributi, con prescrizione quinquennale
invocato dal ricorrente; la Corte afferma che la disciplina delle sanzioni tributarie conduce, in mancanza di giudicato, al termine quinquennale
art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997
prevede espressamente che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni
il termine decennale opera per le sanzioni solo quando la definitività derivi da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, cioè in presenza di giudicato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie, una volta sorti, acquistano autonomia rispetto all'obbligazione principale e si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., a prescindere dalla natura del tributo cui accedono.
- Le sanzioni tributarie non definitivamente accertate in sede giurisdizionale si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997.
- Il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. per la riscossione delle sanzioni tributarie opera solo quando la sanzione sia divenuta irrevocabile per effetto di giudicato; in assenza di giudicato resta applicabile la prescrizione quinquennale.
- In materia di riscossione, la qualificazione della voce richiesta come sanzione o interesse incide autonomamente sul termine di prescrizione, senza che la sola accessorietà all'imposta principale comporti l'applicazione del medesimo termine decennale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18981/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18982/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18983/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18984/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18985/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18986/2025 del 11/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →