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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21396/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un docente assunto con reiterati contratti a termine nel settore scolastico, che aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale: il Tribunale aveva applicato il principio di non discriminazione derivante dalla direttiva 1999/70/CE e aveva condannato l'amministrazione al pagamento di differenze retributive per la progressione stipendiale collegata all'anzianità di servizio. La Corte d'appello di Torino aveva rigettato l'appello del docente, confermando la decisione di primo grado e ritenendo, quanto al quantum debeatur, che nel caso di insegnamento non di ruolo non potesse essere considerato come anno scolastico intero il servizio svolto per almeno 180 giorni in un anno, dovendosi avere riguardo solo ai periodi di effettiva prestazione lavorativa. Il docente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; il Ministero non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che essa era stata tempestivamente depositata e notificata ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; tuttavia ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio per cui, quando la rinuncia non consente di dichiarare l'estinzione del processo per difetto delle formalità previste, essa vale comunque come manifestazione del venir meno dell'interesse all'impugnazione. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese di legittimità per mancato tempestivo deposito del controricorso e ha ritenuto non applicabile l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché il meccanismo sanzionatorio opera per l'inammissibilità originaria e non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto; in difetto delle formalità richieste non può dichiararsi l'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    L'estinzione del processo per rinuncia presuppone il rispetto delle forme previste per la rinuncia stessa; se tali forme mancano, la rinuncia non produce estinzione ma può rilevare ai fini dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 370 c.p.c.

    La mancata tempestiva proposizione del controricorso preclude attività difensive ulteriori e comporta che non vi sia luogo a provvedere sulle spese di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso deriva da sopravvenuta carenza di interesse, perché la norma è diretta a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e opera per l'inammissibilità originaria.

  • direttiva 1999/70/CE

    È richiamata come base del principio di non discriminazione applicato dal giudice di merito ai rapporti di lavoro a termine nel settore scolastico.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se non effettuata nel rispetto delle forme previste dall'art. 390 c.p.c., non determina l'estinzione del processo, ma può comunque essere valorizzata come indice del venir meno dell'interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Il giudice di legittimità, in presenza di rinuncia sopravvenuta e di carenza di interesse, può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza pronunciarsi nel merito delle censure.
  • La mancata tempestiva costituzione del resistente mediante controricorso impedisce la liquidazione delle spese di legittimità a suo favore, salvo i limiti derivanti dalle regole del rito.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità dell'impugnazione non è originaria ma sopravviene per perdita di interesse del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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