Cassazione Civile, Ordinanza n. 10974/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pensione di vecchiaia proposta da un iscritto alla gestione Enasarco. La Corte d'appello di Bologna, riformando il primo grado, aveva riconosciuto il diritto alla pensione con decorrenza 1 gennaio 2014, ritenendo integrata alla mezzanotte del 31 dicembre 2013 la quota 87 prevista dalla norma transitoria dell'art. 15 del regolamento delle attività istituzionali della Fondazione. La Fondazione ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia nullità della sentenza per motivazione meramente apparente; con il secondo deduce violazione delle regole di ermeneutica contrattuale in relazione agli artt. 14 e 15 del regolamento, sostenendo che la prestazione sarebbe dovuta decorrere dal 19 luglio 2014, al compimento del 67° anno di età, quando sommando età anagrafica e anzianità contributiva si sarebbe raggiunta quota 88.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era solo apparente perché sviluppata esclusivamente per relationem a precedenti giurisprudenziali senza esporre una concreta ratio decidendi in fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa o medesima composizione, per un nuovo esame del gravame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 del regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco
La norma transitoria era il parametro per stabilire quando maturasse il diritto alla pensione di vecchiaia in base al sistema delle quote; il ricorso contesta l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello.
art. 14 del regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco
Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione da interpretare insieme all'art. 15 per determinare il momento di decorrenza della prestazione pensionistica.
art. 111, sesto comma, Cost.
Impone il 'minimo costituzionale' della motivazione; una decisione priva di effettiva ratio decidendi o affetta da lacune e contraddittorietà insanabili è censurabile per motivazione meramente apparente.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando non consente di comprendere la ratio decidendi e si risolve in un rinvio meramente formale a precedenti giurisprudenziali senza un autonomo svolgimento argomentativo sul caso concreto.
- Il requisito costituzionale della motivazione non è soddisfatto da un percorso argomentativo che non espliciti le ragioni in fatto e in diritto della decisione, o che presenti lacune e contraddizioni tali da renderla un mero simulacro.
- Quando il vizio di motivazione meramente apparente è accolto, resta assorbito l'ulteriore motivo che attacca il merito dell'interpretazione della disciplina applicata dal giudice di merito.
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