Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10974/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pensione di vecchiaia proposta da un iscritto alla gestione Enasarco. La Corte d'appello di Bologna, riformando il primo grado, aveva riconosciuto il diritto alla pensione con decorrenza 1 gennaio 2014, ritenendo integrata alla mezzanotte del 31 dicembre 2013 la quota 87 prevista dalla norma transitoria dell'art. 15 del regolamento delle attività istituzionali della Fondazione. La Fondazione ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia nullità della sentenza per motivazione meramente apparente; con il secondo deduce violazione delle regole di ermeneutica contrattuale in relazione agli artt. 14 e 15 del regolamento, sostenendo che la prestazione sarebbe dovuta decorrere dal 19 luglio 2014, al compimento del 67° anno di età, quando sommando età anagrafica e anzianità contributiva si sarebbe raggiunta quota 88.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era solo apparente perché sviluppata esclusivamente per relationem a precedenti giurisprudenziali senza esporre una concreta ratio decidendi in fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa o medesima composizione, per un nuovo esame del gravame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 del regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco

    La norma transitoria era il parametro per stabilire quando maturasse il diritto alla pensione di vecchiaia in base al sistema delle quote; il ricorso contesta l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello.

  • art. 14 del regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco

    Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione da interpretare insieme all'art. 15 per determinare il momento di decorrenza della prestazione pensionistica.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Impone il 'minimo costituzionale' della motivazione; una decisione priva di effettiva ratio decidendi o affetta da lacune e contraddittorietà insanabili è censurabile per motivazione meramente apparente.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando non consente di comprendere la ratio decidendi e si risolve in un rinvio meramente formale a precedenti giurisprudenziali senza un autonomo svolgimento argomentativo sul caso concreto.
  • Il requisito costituzionale della motivazione non è soddisfatto da un percorso argomentativo che non espliciti le ragioni in fatto e in diritto della decisione, o che presenti lacune e contraddizioni tali da renderla un mero simulacro.
  • Quando il vizio di motivazione meramente apparente è accolto, resta assorbito l'ulteriore motivo che attacca il merito dell'interpretazione della disciplina applicata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.