Cassazione Penale, Ordinanza n. 02868/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, in un procedimento per guida senza patente, aveva confermato la condanna alla pena di 3.000 euro di ammenda per il reato con recidiva nel biennio. Ha dedotto, da un lato, violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva nel biennio, assumendo che l'accusa non avesse provato la definitività dell'accertamento della precedente violazione amministrativa; dall'altro, vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la sentenza impugnata dava conto della produzione del verbale di contestazione della precedente violazione amministrativa per guida senza patente, risalente al 10 febbraio 2020, mentre la nuova violazione era del 2 luglio 2021. Ha ribadito che, in tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio idonea a escludere la depenalizzazione richiede la definitiva definizione del precedente illecito, ma la prova di tale definitività può essere fornita anche tramite elementi diversi dall'attestazione documentale, quali il verbale di contestazione, l'invio per l'iscrizione a ruolo o la testimonianza/nota di servizio della polizia giudiziaria, specie in difetto di allegazioni contrarie dell'interessato. Nel caso concreto il ricorrente non aveva dedotto di aver impugnato il precedente accertamento o di aver chiesto oblazione, sicché la censura è stata ritenuta generica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
inappellabile ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen.
La sentenza del Tribunale era non appellabile e il controllo era devoluto direttamente alla Corte di cassazione.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
La recidiva nel biennio, per la guida senza patente, impedisce che il fatto rientri nell'area della depenalizzazione, ma richiede il definitivo accertamento del precedente illecito amministrativo.
La difesa aveva chiesto, in sostanza, l'applicazione della particolare tenuità del fatto, ma la Corte non ha accolto la censura, ritenendo il ricorso inammissibile e comunque generico sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio che impedisce la depenalizzazione presuppone il definitivo accertamento del precedente illecito amministrativo, non essendo sufficiente la sola contestazione originaria.
- La prova della definitività del pregresso illecito può essere desunta anche da elementi probatori diversi da un attestato formale di definitività, quali il verbale di contestazione, la prova dell'invio per l'iscrizione a ruolo o atti/attestazioni della polizia giudiziaria, purché il quadro probatorio sia corroborato dall'assenza di allegazioni contrarie dell'interessato.
- Quando l'imputato si limita a contestazioni generiche senza allegare di avere impugnato il precedente verbale o di avere fatto valere rimedi amministrativi incompatibili con la definitività, la censura sulla recidiva nel biennio è infondata o comunque manifestamente infondata.
- La dedotta mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere utilmente coltivata in cassazione se la censura è generica e non confrontata con l'assetto fattuale e motivazionale della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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