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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14676/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La parte attrice ha convenuto il proprio precedente difensore sostenendo che questi avrebbe colpevolmente lasciato decorrere il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello resa in sede di rinvio, ricorso che egli stesso avrebbe consigliato di proporre per le buone probabilità di accoglimento. La domanda era impostata come azione di responsabilità professionale per perdita di chance processuale: si assumeva che, se il ricorso fosse stato tempestivamente proposto, vi sarebbero state concrete possibilità di ottenere la riforma della decisione sfavorevole. I motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza che ha respinto la domanda risarcitoria censuravano la decisione di merito per aver ritenuto preclusa, o comunque rinunciata, la questione del mancato pagamento del prezzo, invocando la violazione degli artt. 364, 394, 112 e 132 c.p.c.; in sostanza si sosteneva che tale eccezione fosse rimasta coltivata e che il giudice di merito avesse errato nel ricostruire il perimetro del giudizio di rinvio e nel negare rilevanza alla dedotta omissione difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva affatto affermato una rinuncia all'eccezione sul pagamento del prezzo, ma aveva escluso che tale questione rientrasse nell'oggetto del giudizio di rinvio, circoscritto dal precedente annullamento con rinvio. Ha inoltre rilevato una autonoma ratio sufficiente: anche una tempestiva proposizione del ricorso per cassazione non avrebbe potuto portare a un esito utile, perché il punto relativo alla volontà di vendere e alla comunicazione resa al Comune era ormai coperto da un accertamento vincolante. Ne è seguito il rigetto in rito del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 364 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla dedotta omissione di una questione nel giudizio di rinvio

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata in relazione ai limiti del giudizio di rinvio

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per sostenere la pretesa motivazione solo apparente sulla ritenuta rinuncia all'eccezione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omessa pronuncia su un motivo di doglianza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il meccanismo di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi sono inammissibili quando non colgono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a censurare una ricostruzione del fatto processuale non decisiva.
  • Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è delimitato dal principio di diritto e dal contenuto dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione: questioni estranee a tale perimetro restano precluse e non possono essere riproposte come oggetto del rinvio.
  • Ai fini della responsabilità professionale dell'avvocato per omessa impugnazione, non basta allegare la perdita della possibilità di ricorrere: occorre anche dimostrare che il ricorso omesso avrebbe avuto concrete possibilità di accoglimento e di utilità effettiva.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, la censura che non la investe specificamente rende il ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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