Cassazione Penale, Sentenza n. 22121/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto responsabile di diffamazione aggravata, articolando tre motivi: 1) vizio processuale per presunta errata valutazione del legittimo impedimento (art. 420‑ter c.p.p.) relativo a un impegno istituzionale quale sindaco il 31/10/2018; 2) vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso la scriminante del diritto di critica politica e non aver contestualizzato le dichiarazioni rilasciate in comizio televisivo riguardanti una vicenda giudiziaria e di pubblico interesse; 3) censura sul trattamento sanzionatorio, con addebito di mancata valutazione delle attenuanti generiche e dell'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e, sul piano penale, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione (prescrizione maturata in data 13 agosto 2020, tenendo conto delle dilazioni in grado di merito). Sul merito dei motivi: il primo motivo (legittimo impedimento) è stato respinto come infondato; il secondo motivo, relativo alla mancata e insufficiente valutazione della scriminante del diritto di critica, è stato invece ritenuto fondato per carenza motivazionale della Corte di appello e ha contribuito all'annullamento della sentenza (con indicazione di rinvio, per gli effetti civili, al giudice civile competente per nuovo esame e per colmare la lacuna motivazionale sull'art. 51 c.p.). Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La Corte ha valutato che il presunto legittimo impedimento del sindaco non era 'coessenziale' alla funzione e poteva essere rinviato o delegato; pertanto la decisione di celebrare l'udienza non integra un vizio procedurale idoneo a cagionare annullamento.
La norma della scriminante del diritto di critica è centrale: la Corte di Cassazione ha richiamato l'obbligo di verificare se le espressioni, pur offensive, rientrino nella libera manifestazione del pensiero quando concernono questioni di pubblico interesse, purché rispettino veridicità di base, pertinenza e continenza espressiva.
art. 21 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero entro cui si colloca il diritto di critica che può costituire scriminante rispetto al reato di diffamazione.
art. 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Riferimento al diritto alla libertà di espressione tutelato dalla CEDU; la Corte richiama la giurisprudenza europea che richiede 'sufficiente riscontro fattuale' per le critiche e la distinzione tra fatti e giudizi di valore.
Richiamato dal ricorrente con riguardo al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dopo la decisione sull'estinzione per prescrizione, ma osserva che la valutazione delle attenuanti e dell'applicabilità di istituti di favore richiede motivazione puntuale.
Corte costituzionale, sent. n. 225/2001
La Corte di Cassazione ha richiamato il principio costituzionale secondo cui il bilanciamento tra necessità della giurisdizione e impegni istituzionali richiede che siano ritenuti legittimi impedimenti soltanto gli obblighi coessenziali alla funzione (es. partecipazione al voto per parlamentari), non ogni impegno istituzionale o politico.
Massime di principio
- Il legittimo impedimento invocato da un amministratore pubblico (es. sindaco) è valutato restrittivamente: solo gli impegni coessenziali e non delegabili alla funzione costituiscono impedimento valido; molti impegni istituzionali sono rinviabili o delegabili e non sospendono l'obbligo di comparizione.
- Quando la presunta diffamazione riguarda temi di pubblico interesse (vicende amministrative o giudiziarie con rilevanza pubblica) e avviene in contesti politici/elettorali, il giudice deve attentamente verificare la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.): occorre distinguere fatti da giudizi di valore, accertare un 'sufficiente riscontro fattuale' e valutare la pertinenza e la continenza espressiva.
- La continenza espressiva va valutata nel contesto (temporale, spazio‑dialettico e finalità) e ammette toni forti se proporzionati e pertinenti al tema pubblico; non può però giustificare attacchi gratuiti alla persona o accostamenti umilianti che esulano dalla critica valutativa.
- In sede di Cassazione il controllo sulla correttezza di decisioni processuali formali (es. legittimo impedimento) è di tipo di diritto: la Corte verifica i presupposti di diritto indipendentemente dalla qualità della motivazione del giudice di merito; per questioni di fatto legate all'applicazione di norme sostanziali il controllo è invece limitato alla motivazione.
- Se la motivazione di merito è carente su questioni decisive (ad es. esclusione della scriminante), il giudice di legittimità può annullare e disporre il rinvio per gli effetti civili affinché il giudice che dovrà valutare il risarcimento colmi la lacuna e riesamini la sussistenza della scriminante.
- L'estinzione del reato per prescrizione può rendere irrilevanti i profili sanzionatori richiesti dal ricorrente, ma non esclude la necessità di un'adeguata motivazione su questioni che incidono sugli effetti civili.
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