Cassazione Penale, Sentenza n. 29589/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma, da parte della Corte d'Appello di Bari, della condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 (fatto del 6/8/2017). I motivi principali del ricorso sono: (1) censura di illegittimità costituzionale della prescrizione che vieta l'uso/detenzione di telefoni cellulari da parte del sorvegliato speciale; (2) doglianza di manifesta illogicità della motivazione circa la responsabilità, sostenendo che i cellulari erano intestati a terzi e che non sussisterebbe prova della disponibilità effettiva degli apparecchi da parte di Macchia; (3) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.), contestando la valutazione di gravità e la mancata considerazione dello stato di incensuratezza di alcuni soggetti e del contenuto dei messaggi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) la questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché il ricorrente non ha indicato una norma specifica e, in ogni caso, le prescrizioni sul divieto di uso/detenzione dei telefoni trovano fondamento nell'esercizio del potere discrezionale del giudice della prevenzione (art. 8, comma 5, d.lgs. n.159/2011) e il decreto applicativo non risulta impugnato; (2) la valutazione di fatto della Corte d'Appello (attendibilità dei testimoni, inattendibilità della versione del coimputato, sms indirizzati al ricorrente) è congrua: le questioni sollevate sono rivalutazioni dei fatti non sindacabili in Cassazione; (3) il diniego dell'art. 131-bis è adeguatamente motivato con riferimento alla gravità della violazione delle prescrizioni e al principio che la valutazione della tenuità è discrezionale e può basarsi sui criteri ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Conseguentemente è stata confermata la condanna a otto mesi di reclusione (concesse le circostanze attenuanti generiche) e il rigetto dell'appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato contestato; la sentenza ne usa la fattispecie come titolo di reato per cui Macchia è stato condannato.
art. 8, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
Riconosciuto come fonte del potere discrezionale del giudice della prevenzione di imporre prescrizioni non espressamente elencate ma ritenute necessarie per la difesa sociale; la prescrizione sul divieto di detenere cellulari è stata ricondotta a questo potere.
Richiamato dalla Corte come norma che disciplina l'impugnazione del decreto di prevenzione; la sentenza osserva che il decreto applicativo non è stato impugnato nella sede appropriata.
art. 23 L. n. 53/1987
Richiama l'onere formale di specificare le disposizioni ritenute incostituzionali quando si solleva la questione; la mancata indicazione di una norma specifica ha reso inammissibile la questione costituzionale proposta in ricorso.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la sua applicazione, motivando la valutazione in base alla gravità della violazione delle prescrizioni della misura.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità della condotta: la Corte ha invocato questi criteri per spiegare perché la condotta non può essere qualificata come particolarmente tenue.
Norma che disciplina la condanna per le spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La sollevazione di questioni di legittimità costituzionale in Cassazione richiede l'indicazione precisa della norma ritenuta incostituzionale e, se l'impugnazione riguarda un decreto di prevenzione, la via propria per contestarlo è l'impugnazione di quel decreto nella sede competente; l'omessa impugnazione rende la censura inammissibile.
- Le prescrizioni del giudice della prevenzione (art. 8 d.lgs. n.159/2011) possono comprendere misure non espressamente elencate se ritenute necessarie per la difesa sociale; tali prescrizioni sono sindacabili nel merito nella sede appropriata e la mancata impugnazione del provvedimento ne indebolisce le censure successive.
- In Cassazione non è ammissibile una rivalutazione estesa della prova: le valutazioni di attendibilità dei testi e di riconducibilità degli oggetti al ricorrente sono rimesse al giudice di merito e sono sindacabili soltanto per vizi logico-giuridici manifesti.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) richiede una valutazione comparata dei criteri dell'art. 133; tale valutazione è discrezionale e il giudice non è tenuto a esaminare esaustivamente tutti gli elementi previsti, ma a motivare adeguatamente la scelta degli elementi ritenuti decisivi.
- La diversa sorte tra coimputati (es. riconoscimento della tenuità per uno e non per l'altro) non costituisce automaticamente disparità illegittima: occorre valutare la posizione individuale e le specifiche fattispecie di reato e di fatto per ciascun imputato.
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