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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42855/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cena Valentina impugnava la sentenza della Corte di Appello di Torino che l'aveva ritenuta penale responsabile, in concorso con persona sconosciuta, dei reati contestati (tra cui appropriazione o furto con artifizi presentandosi come impiegata postale e sottraendo 2.400 euro in casa delle vittime). Il ricorso alla Corte di Cassazione articolava due censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione dell'individuazione fotografica (artt. 213, 214 e 192 c.p.p.), sostenendo l'inaffidabilità della ricognizione fotografica; 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità), deducendo che la somma sottratta non fosse necessariamente "rilevante" in assenza di informazioni sulla situazione economica delle persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'individuazione fotografica sia un accertamento di fatto di competenza del giudice e che la Corte d'appello avesse fornito argomentazione razionale e dettagliata sull'affidabilità della ricognizione (tra l'altro per l'interlocuzione prolungata tra persona offesa e imputata). Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l'entità oggettiva del danno (2.400 euro) poteva essere considerata di per sé rilevante, anche in rapporto alla pensione mensile della vittima, senza che fosse necessario aggiungere prove sulle condizioni economiche della vittima. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza impugnata resta quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma tra quelle richiamate nel capo di imputazione; la Corte ha confermato la penale responsabilità sulla base delle risultanze probatorie, senza sollevare questione interpretativa specifica nella decisione di cassazione.

  • art. 625, comma 1, n. 4 c.p.

    Aggravante richiamata nel capo di imputazione; la Corte d'appello ha valorizzato le circostanze contestate e la Cassazione non ha ritenuto errata tale qualificazione.

  • art. 110 c.p.

    Concorrente materiale; la condotta è stata ritenuta in concorso con altra persona rimasta ignota e la Cassazione non ha censurato tale ricostruzione fattuale.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Richiamata nel capo di imputazione in relazione al concorso di persone; la Corte ha confermato la sussistenza del concorso e della relativa responsabilità.

  • art. 494 c.p.

    Norma richiamata nel capo di imputazione (attribuzione di falsa identità); la Corte ritiene accertata la falsa attribuzione di identità come elemento del fatto.

  • art. 61, n. 7 c.p.

    Aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante basandosi sull'entità oggettiva del danno (2.400 euro) e sul confronto con la pensione mensile della vittima, stabilendo che non era necessaria ulteriore prova delle condizioni economiche quando l'ammontare oggettivo è già considerevole.

  • art. 213 c.p.p.

    Riferito dalla ricorrente relativo alle modalità di identificazione: la Cassazione ha ritenuto la censura reiterativa e ha confermato che le questioni di attendibilità della ricognizione fotografica sono valutazioni di fatto riservate al giudice del merito.

  • art. 214 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riconoscimento; la Corte ha affermato che l'affidabilità della ricognizione fotografica va valutata in base alle circostanze e alle argomentazioni del giudice di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Censura sulla procedura di identificazione: la Cassazione ha ritenuto la questione come valutazione di fatto già adeguatamente motivata dalla Corte d'appello e non sindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La ricognizione fotografica è un mezzo di prova la cui attendibilità è valutata dal giudice di merito; la Cassazione non riforma valutazioni probatorie adeguatamente motivate, salvo vizi di diritto o logica.
  • Se si contesta la validità di un riconoscimento fotografico è necessario allegare e dimostrare elementi concreti di suggestività o di errore procedurale (es. esposizione suggestiva, manipolazione, condizioni che compromettono la memoria) e non limitarsi a generiche affermazioni sull'inaffidabilità del mezzo.
  • L'aggravante per "danno patrimoniale di rilevante gravità" può trovare fondamento sia nell'entità oggettiva della somma sottratta sia, in alternativa, nel rapporto tra tale somma e la situazione economica della vittima; quando l'importo è oggettivamente significativo rispetto alla situazione della vittima (es. pari alla pensione mensile), la sola entità può essere sufficiente.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare ragioni già dedotte in sede di appello senza indicare nuovi profili di diritto; occorre prospettare un vizio giuridico o logico-normativo specifico.
  • Le valutazioni di fatto e di attendibilità delle testimonianze o delle ricognizioni restano prerogativa del giudice del merito se adeguatamente motivate; per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare il vizio nella motivazione o la violazione di regole processuali.

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