Cassazione Civile, Ordinanza n. 03762/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da alcuni condomini per far accertare l'illiceità dell'allaccio alla condotta fognaria a servizio del condominio di un immobile adibito a piscina e palestra, con richiesta di distacco. Il tribunale ha ritenuto illegittimo solo l'allaccio della piscina e lecito quello della palestra; la corte d'appello ha confermato. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1321 e 2697 c.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe erroneamente attribuito rilievo vincolante al regolamento condominiale e avrebbe ignorato che la rete di scarico era unica e originariamente realizzata dal costruttore a servizio anche del fabbricato poi trasformato in piscina; 2) violazione dell'art. 1117 c.c., deducendo che si sarebbe dovuto riconoscere un condominio orizzontale, poiché la condotta fognaria serviva entrambi gli immobili; 3) violazione degli artt. 1061 e 1061 c.c. (come riportati nel testo), invocando la costituzione di una servitù di scarico per destinazione del padre di famiglia, in ragione del collegamento originario dell'edificio alla preesistente condotta del magazzino poi trasformato in piscina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale aveva fondato l'appartenenza dell'impianto fognario al condominio sull'anteriorità della costruzione della palazzina rispetto al magazzino, richiamando il regolamento solo ad abundantiam; tale accertamento in fatto non era stato specificamente impugnato. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché presupponeva un accertamento in fatto non risultante dalla sentenza impugnata, ossia la comune proprietà originaria dell'area su cui insistevano i fabbricati. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché richiedeva una valutazione di fatto sull'apparenza della servitù e sull'esistenza di opere visibili e permanenti destinate in modo inequivoco all'esercizio della servitù di scarico; la corte ha ribadito che la mera conoscenza soggettiva dell'uso del fondo servente non basta. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo per mancato confronto con la ratio decidendi.
Invocato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché fondata su un accertamento in fatto non desumibile dalla sentenza impugnata; non è stato quindi riconosciuto il presupposto per applicare la disciplina del condominio in comunione forzosa.
La Corte ribadisce che, per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, è necessario il requisito dell'apparenza, ossia opere visibili e permanenti destinate in modo inequivoco all'esercizio della servitù, distinto dalla mera conoscenza soggettiva dell'uso del fondo servente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito sia fondata su un autonomo accertamento in fatto non specificamente censurato.
- Le censure che richiedono una ricostruzione fattuale diversa da quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità se non indicano puntualmente gli elementi decisivi trascurati o erroneamente valutati.
- Per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia non basta che esistano opere o segni che consentano l'uso del diritto: occorrono opere visibili e permanenti, idonee a rivelare in modo univoco la specifica destinazione al servizio del fondo dominante.
- Nel caso delle servitù di scarico, la presenza di elementi tecnici come pozzetti di ispezione non è, da sola, sufficiente a integrare il requisito dell'apparenza, se non consente di individuare con chiarezza origine e funzione della conduttura.
- La mera conoscenza soggettiva del proprietario del fondo servente circa l'uso di una condotta non sostituisce la prova oggettiva dell'apparenza della servitù.
- Le argomentazioni fondate sul regolamento condominiale non sono decisive se la sentenza di merito ha tratto la conclusione sulla titolarità del bene comune da un diverso accertamento storico-tecnico autonomo.
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