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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15527/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, già ritenuto responsabile in appello del reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità, limitatamente al trattamento sanzionatorio. La difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e mancanza di motivazione sulla determinazione della pena, contestando in particolare la scelta della Corte d'appello di discostarsi dal minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse sostanzialmente a una nuova valutazione della congruità della pena, attività non consentita in sede di legittimità quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di mero arbitrio o di motivazione illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, in tema di dosimetria della pena, la motivazione può essere anche implicita o sintetica quando la pena inflitta si colloca prossima al minimo o comunque nel medio edittale; è sufficiente il richiamo a criteri di adeguatezza/equità, nei quali si intendono implicitamente considerati i parametri dell'art. 133 c.p. La doglianza difensiva è stata quindi ritenuta volta a ottenere una rivalutazione di merito della pena. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    norma incriminatrice del fatto contestato, richiamata come reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello

  • art. 133 c.p.

    parametro di commisurazione della pena; la Corte ribadisce che i relativi criteri possono ritenersi implicitamente considerati nella motivazione sulla dosimetria quando la pena è prossima al minimo o nel medio edittale

Massime di principio

  • In sede di legittimità la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è sindacabile solo se risulti frutto di arbitrio o di manifesta illogicità, non quando si solleciti una diversa valutazione di merito sulla congruità della sanzione.
  • Quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale o comunque nel medio edittale, l'obbligo di motivazione del giudice sulla dosimetria si attenua e può essere assolto anche mediante formule sintetiche o motivazione implicita.
  • Il richiamo ai criteri di adeguatezza, equità o similari può essere sufficiente a fondare la scelta della pena, poiché in essi si intendono ricompresi gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
  • La censura che miri esclusivamente a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile in cassazione se la decisione impugnata non presenti vizi di mera arbitrarietà o illogicità manifesta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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