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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7417/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per omicidio colposo (fatto del 16/12/2011: investimento del pedone Gilioli Gabriele). Due motivi: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione fra accusa e sentenza, in quanto la Corte avrebbe addebitato all'imputato un profilo di colpa specifica (mala regolazione/posizionamento dei fari) non contestato dall'accusa; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p. e travisamento della prova: la Corte avrebbe rigettato senza adeguata argomentazione le osservazioni e la perizia di parte (errori nei coefficienti di attrito dovuti al transito su banchina erbosa, errata attribuzione della misura della visibilità al consulente della difesa, valutazioni non scientifiche sulla velocità del veicolo e del pedone), ritenendo invece che la velocità stimata dal ricorrente (51 km/h) non fosse compatibile con lo spazio di frenata e con la visibilità effettiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato la condanna. Motivazione: richiamati i principi secondo cui il conducente è esente da responsabilità solo quando il comportamento del pedone configuri una causa eccezionale, imprevedibile e assolutamente inevitabile; richiamato l'art. 141 C.d.S. (dovere di adeguare la velocità alle condizioni). La Corte ha ritenuto coerente e non manifestamente illogica la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui, in condizioni di scarsa visibilità (da parte della stessa difesa era emersa una visibilità attestata a circa 20 m), anche 51 km/h sarebbe stata velocità non adeguata; il rilievo sui fari era meramente incidentale e non costitutivo del centro dell'addebito, e la motivazione territoriale ha legittimamente preferito il CT del P.M. alla consulenza di parte. Il ricorso non ha dimostrato errori di fatto o macroscopiche illogicità nella valutazione probatoria; conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente per censurare il presunto difetto di correlazione fra accusa e sentenza (attribuzione di un addebito non contestato). La Corte ha ritenuto che la parte relativa ai fari fosse accessoria rispetto al nucleo motivazionale e che non sussistesse il vizio lamentato.

  • art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse affetta da ledevolezza o macroscopica illogicità tale da integrare il vizio denunciato.

  • art. 141 Codice della Strada

    Riferimento usato per ricordare l'obbligo del conducente di adeguare la velocità alle condizioni di luogo e tempo e di mantenere il controllo del veicolo; principio applicato per affermare la colpa del conducente nel non aver ridotto la velocità in condizioni di scarsa visibilità.

  • articoli del Codice della Strada citati in motivazione di merito ("artt. 1141 e 142")

    Nel testo di merito erano richiamate specifiche norme del Codice della Strada come violazioni contestate al conducente. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'addebito complessivo di colpa (generica e specifica) fosse congruamente motivato e sufficiente a sostenere la condanna.

Massime di principio

  • Il conducente deve adattare la velocità alle condizioni di visibilità e strada: anche una velocità che appare moderata può essere colpevole se non compatibile con la distanza di avvistamento effettiva.
  • La condotta imprudente del pedone non esclude automaticamente la responsabilità del conducente: la colpa del pedone può concorrere, ma non assolve il guidatore se l'evento era prevedibile e evitabile con la normale diligenza.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione macroscopici, contraddizioni o travisamenti di prova; semplici dissensi tecnici o apprezzamenti probatori non sono sufficienti.
  • La mancata contestazione di un particolare profilo di colpa nell'imputazione può essere rilevante solo se quel profilo costituisce il nucleo essenziale della decisione: osservazioni incidentali o accessorie nella motivazione non sempre integrano violazione dell'art. 521 c.p.p.
  • Le valutazioni delle consulenze tecniche in sede di merito (CT del PM vs CT di parte) hanno ampia discrezionalità e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge manifesta illogicità o palese errore.
  • Se si contestano dati tecnici (es. coefficienti di attrito, spazio di frenata, visibilità), è importante porre in sede di merito la richiesta di rinnovo o di accertamento tecnico e documentare puntualmente le ragioni scientifiche della diversa ricostruzione.

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