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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30956/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, contiene tre motivi: i primi due lamentano l'omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (ossia il mancato riconoscimento della "lieve entità" del fatto), mentre il terzo denuncia l'omessa disapplicazione della recidiva e il rifiuto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la detenzione di 47,245 grammi di hashish (pari a circa 336 dosi), unitamente a strumenti per occultamento/trasporto delle dosi e alla somma di euro 705, erano indici non illogici di destinazione allo spaccio e, quindi, della non lieve entità del fatto. Ha ritenuto corretta la contestazione della recidiva e ha escluso la prova di elementi rilevanti a sostegno della prevalenza delle attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., gli ha imposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ritenendo che il ricorso non fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5

    art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990

    Il riconoscimento del fatto di lieve entità richiede la minima offensività desumibile da elementi qualitativi e quantitativi e dagli altri parametri espressamente indicati (mezzi, modalità e circostanze); se uno degli indici previsti risulta negativamente significativo, gli altri elementi non possono compensarlo.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 4

    art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma contestata in primo grado per la condotta di detenzione ai fini di spaccio; la sentenza ha confermato la condanna ai sensi di tale disposizione.

  • d.l. n. 146/2013 conv. in legge n. 10/2014 (art. 2)

    art. 2, d.l. n. 146/2013, conv. in legge n. 10/2014

    Richiamata in relazione alla riformulazione normativa del quinto comma dell'art. 73, sottolineando che la valutazione della lieve entità avviene anche alla luce delle modifiche normative intervenute.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento quando il ricorso è inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Sent. Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata con riguardo all'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato che non sussisteva colpa grave nella presentazione del ricorso e ha pertanto disposto un versamento determinato in via equitativa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi citati)

    Sez. 3, n. 23945/2015 (Xhihani); Sez. 6, n. 45061/2022 (Restivo); Sez. 1, n. 12551/2023 (Pascale); Sez. 7, n. 11210/2017; Sez. 1, n. 17494/2019

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per stabilire i criteri applicativi del quinto comma: una parte della giurisprudenza pone enfasi sul dato ponderale (es. soglia indicativa di 100 g per hashish), altra giurisprudenza e il Collegio richiedono valutazione complessiva degli elementi (quantità, modalità, mezzi, circostanze) per escludere la lieve entità; inoltre, la valutazione dell'equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti non è sindacabile in Cassazione in assenza di argomentazioni concrete.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990 non è sufficiente il solo dato ponderale: occorre valutare anche modalità, mezzi, circostanze e indici di destinazione allo spaccio (imballaggi, strumenti, somme di denaro).
  • Quantitativi relativamente contenuti di stupefacente (es. inferiore a 100 g per hashish secondo alcune pronunce) possono orientare verso la lieve entità, ma non sono vincolanti se sussistono altri elementi sintomatici di spaccio.
  • La presenza di strumenti per il confezionamento/occultamento e di somme di denaro rilevanti rafforza la presunzione di destinazione alla vendita e ostacola il riconoscimento della lieve entità.
  • In Cassazione il giudizio di merito sulla equivalenza (prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva) non è sindacabile se il ricorrente non presenta argomentazioni rilevanti e circostanziate.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare somme alla Cassa delle Ammende, salvo che sia dimostrabile la mancanza di colpa grave nella presentazione del ricorso.

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