Cassazione Civile, Ordinanza n. 20037/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate per imposta di registro in misura proporzionale e per imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, oltre a sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, in relazione a un atto pubblico rogato dal notaio e subordinato a condizione sospensiva. Il giudice di primo grado aveva definito la lite in un senso favorevole all'amministrazione; in appello la commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo cessata la materia del contendere per il pagamento di una delle somme richieste e ritenendo non emessi altri avvisi di liquidazione. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulle spese e sui limiti decisori, sostenendo che la cessazione della materia del contendere fosse stata dichiarata senza un effettivo accordo o presa d'atto delle parti; con il secondo ha dedotto violazione delle norme processuali e del d.P.R. n. 131 del 1986, affermando che la declaratoria di cessazione fosse stata resa senza motivazione e senza considerare la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al recupero delle imposte complementari; con il terzo ha censurato la compensazione delle spese di lite, disposta in modo apodittico e privo di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che il ricorrente non avesse interesse a impugnare una decisione che, nella sostanza, confermava l'esito di primo grado e non conteneva alcuna statuizione a lui pregiudizievole; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza di merito doveva semmai essere corretta nel senso che la commissione regionale avrebbe dovuto rigettare l'appello dell'amministrazione, non dichiararne l'inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la compensazione delle spese nel processo tributario richiede la presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, qui del tutto mancanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'interesse ad agire in impugnazione richiede una soccombenza sostanziale e un pregiudizio attuale derivante dalla decisione, in relazione all'utilità che l'accoglimento del gravame può produrre.
richiamato in tema di condanna alle spese come regola generale di soccombenza.
la compensazione delle spese è consentita solo nei casi e con le motivazioni previste dalla legge; non è sufficiente una formula generica.
evocato tra le norme asseritamente violate per la pronuncia della cessazione della materia del contendere e per il limite del decisum.
evocato in relazione alla dedotta erronea valutazione del materiale probatorio e processuale.
evocato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
evocato nel primo motivo come norma asseritamente violata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 27 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dal ricorrente sul regime dell'imposta di registro in presenza di atti soggetti a condizione sospensiva.
art. 42 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dal ricorrente tra le norme in tema di imposta di registro.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di legittimazione passiva del notaio rispetto al recupero delle imposte complementari.
secondo comma; ultimo comma
la Corte richiama il potere di correzione della motivazione e la cassazione con rinvio limitata al capo accolto.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo per soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
norma di modifica dell'art. 15 del processo tributario richiamata per delimitare i casi di compensazione.
art. 1, comma 1, lett. a), l. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per l'individuazione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio.
Massime di principio
- In materia di impugnazioni, l'interesse ad agire richiede una soccombenza sostanziale: il ricorso non è proponibile dalla parte integralmente vittoriosa o da chi miri soltanto a modificare la motivazione a dispositivo invariato, salvo che dalla correzione derivi un concreto vantaggio giuridico.
- Quando la decisione di merito non contiene statuizioni pregiudizievoli per il soccombente sostanziale, il gravame proposto solo per ottenere una diversa qualificazione della motivazione è inammissibile per difetto di interesse.
- La compensazione delle spese nel processo tributario è eccezionale e richiede, oltre alla soccombenza reciproca, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente e chiaramente indicate nella motivazione.
- Una motivazione meramente apodittica sulla compensazione delle spese è illegittima e comporta cassazione del relativo capo di sentenza.
- Se la motivazione della sentenza di merito è errata ma il dispositivo è corretto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione senza incidere sul risultato finale della lite.
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