Cassazione Penale, Ordinanza n. 15493/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna sostanziale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 resta ferma, con la sola pena già rideterminata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda un imputato ritenuto colpevole, in primo e secondo grado, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con fatto commesso in Roma il 19 febbraio 2019. In appello la Corte ha rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la difesa ha censurato la conferma della responsabilità penale, deducendo insieme vizio di motivazione e violazione di legge; in sostanza, si chiedeva una rivalutazione delle risultanze probatorie. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché mirava a una lettura alternativa delle prove, estranea al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua e non illogica, basata sugli accertamenti della polizia giudiziaria, sulla diversa tipologia delle sostanze sequestrate (hashish e cocaina), sulle modalità di occultamento e sul dato ponderale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità per il fatto di detenzione di sostanze stupefacenti in lieve entità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'onere del pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, poiché la Corte di cassazione non è giudice del merito.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove a una motivazione di merito già logica, coerente e adeguatamente argomentata.
- La conferma della responsabilità può reggersi su una valutazione complessiva di elementi fattuali quali accertamenti operativi, tipologia della sostanza, modalità di occultamento e dato ponderale, purché la motivazione sia non illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla legge.
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