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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31728/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso la propria precedente decisione, la quale aveva dichiarato tardivo l'appello erariale. Il motivo unico deduceva, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato come errore di diritto, e non come errore di fatto revocatorio, l'errore nel computo del termine di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che l'errore nel computo del termine per proporre impugnazione può integrare errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., in quanto attiene a un fatto interno alla causa e consiste in una falsa percezione degli elementi facilmente desumibili dagli atti, come il dies ad quem e l'applicazione del calendario comune. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di legittimità per denunciare la violazione di norme processuali nella qualificazione dell'errore

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    l'errore sul computo del termine di impugnazione può costituire errore revocatorio quando consiste in una falsa percezione dei fatti rappresentati e risultanti dagli atti

  • art. 64 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla revocazione nel processo tributario, in collegamento con l'errore revocatorio ex art. 395 c.p.c.

Massime di principio

  • L'errore sul computo del termine per proporre impugnazione, se derivante da falsa percezione di dati processuali immediatamente desumibili dagli atti, può integrare errore revocatorio e non semplice errore di diritto.
  • Ai fini dell'errore revocatorio rileva un fatto interno alla causa facilmente verificabile sulla base degli atti, come la corretta individuazione del dies ad quem e l'applicazione del calendario comune per valutare la tempestività dell'impugnazione.
  • Quando il giudice di merito qualifica erroneamente come errore di diritto un errore revocatorio, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame della domanda di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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