Cassazione Civile, Ordinanza n. 26292/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dalla sottoscrizione online di un contratto a distanza per la partecipazione a un corso triennale di formazione in osteopatia, con corrispettivo annuale e facoltà di recesso da esercitarsi dopo il primo anno mediante comunicazione via mail almeno sessanta giorni prima dell’avvio della successiva annualità. La partecipante seguiva solo i primi due moduli del primo anno, rinunciava agli altri, e al termine dell’anno comunicava il recesso con mail del 14 gennaio 2019. La società contestava la tardività del recesso e chiedeva il pagamento della quota del secondo anno, sostenendo che l’iscrizione si fosse rinnovata automaticamente. Dopo una fase davanti al Giudice di Pace, che aveva ritenuto la partecipante consumatrice declinando la competenza territoriale in favore del giudice del luogo di residenza, il Tribunale in appello ha invece qualificato la partecipante come professionista, ritenendo decisivo che il corso fosse finalizzato a una futura attività lavorativa. In cassazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo, sostenendo che la qualità di professionista richiede un esercizio attuale e concreto di un’attività imprenditoriale, commerciale o professionale al momento del contratto, non essendo sufficiente la mera aspirazione a esercitarla in futuro. Deduce quindi che, non svolgendo alcuna attività professionale al momento della stipula, doveva essere qualificata consumatrice.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Ritiene erronea la qualificazione della ricorrente come professionista, perché al momento della stipula del contratto non svolgeva alcuna attività imprenditoriale, commerciale o professionale; la sola prospettiva di futura attività lavorativa connessa al corso non basta a escludere la qualità di consumatore. Di conseguenza cassa la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e rinvia al Tribunale di Monza, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio affermato e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)
Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; è professionista solo chi, al momento della stipula, esercita attualmente e concretamente una professione e agisce per finalità inerenti, non essendo sufficiente la mera aspirazione a diventarlo in futuro.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini della qualifica di consumatore o professionista rileva la situazione esistente al momento della stipula del contratto: la qualità di professionista richiede un esercizio attuale e concreto di un’attività imprenditoriale, commerciale o professionale.
- La mera intenzione di intraprendere in futuro una professione, anche se collegata all’oggetto del contratto, non è sufficiente a escludere la tutela consumeristica.
- Quando il giudice di merito fonda la qualificazione di professionista su una futura e ipotetica attività lavorativa, la decisione viola il criterio legale di distinzione tra consumatore e professionista e deve essere cassata.
- La qualificazione soggettiva delle parti incide anche sulle regole di competenza territoriale e sulle conseguenze processuali derivanti dall’applicazione della disciplina del consumo.
Come è indicizzato
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