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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30445/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti in materia di distanze tra costruzioni e arretramento di manufatti. In primo grado un tribunale aveva condannato la proprietaria di un immobile a demolire/arretrare alcuni "casotti" realizzati in violazione della distanza di dieci metri dal fronte del fabbricato della controparte. In appello la decisione era stata riformata sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, con ordine di arretramento del fabbricato dell'associazione fino a rispettare la distanza di dieci metri dal confine con la proprietà avversaria. Contro la sentenza d'appello l'associazione proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo non sono riportati i contenuti specifici dei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno però comunicato di aver definito la lite con transazione e hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con rinuncia agli atti e compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e della richiesta congiunta di rinuncia agli atti. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e, conseguentemente, estinto il giudizio di cassazione, disponendo la compensazione integrale delle spese. La Corte ha inoltre precisato che, in tale ipotesi, non si configura una inammissibilità sopravvenuta del ricorso e non trova applicazione il contributo unificato დამატивო ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.

    La definizione transattiva della controversia in cassazione non rientra nelle tipologie decisorie previste da tali norme e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere, poiché esso consegue solo a declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono convenzionalmente la controversia con transazione e rinuncia agli atti, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e il giudizio si estingue.
  • La cessazione della materia del contendere in cassazione determina il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e non equivale a una inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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