Cassazione Penale, Sentenza n. 20938/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 24/06/2024 che aveva confermato le condanne per partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti (art.74 DPR 309/90) e reati connessi, contestando: nullità/indeterminatezza del decreto che dispone il giudizio (AMORUSO); travisamento e insufficienza probatoria in ordine alla partecipazione associativa e ai singoli capi (più ricorrenti, es. AMORUSO, CARACCIOLESE, DE FLORIO); mancata esclusione o mancato riconoscimento di attenuanti generiche e loro prevalenza sulle aggravanti (diversi ricorrenti); erronea applicazione dell'aggravante "associazione armata" e dell'aggravante per il numero dei partecipanti (più ricorrenti); vizi di motivazione e omessa indicazione dettagliata degli aumenti di pena connessi al vincolo di continuazione esterna rispetto a precedenti sentenze irrevocabili (CAMPANALE Danilo, FANELLI Nicola, CARACCIOLESE Francesco), oltre a censure specifiche sulle singole imputazioni (es. capi 18-19 per CARACCIOLESE e DE FLORIO).
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte rigettato i ricorsi dichiarandoli inammissibili o infondati e confermando le statuizioni di merito, con le seguenti precisazioni principali: 1) Rigetto delle doglianze sulla indeterminatezza dell'imputazione e sulla responsabilità penale per la maggior parte dei ricorrenti (es. AMORUSO, BOCCASILE, D'AMATO, DE FLORIO, GELAO, SCHINZANO): le condanne sono state confermate e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese; 2) Rigetto delle censure relative al riconoscimento del carattere armato dell'associazione e del numero dei partecipanti: la Corte ha ritenuto sufficiente il rinvenimento di armi in nascondigli comuni, l'uso dimostrativo e le riprese video per ritenere la prevedibilità e la disponibilità collettiva; 3) Inammissibilità di alcuni ricorsi per rinuncia in appello o per carenza di interesse (CAMPANALE Michele, GALLONE Gregorio, MITOROTONDO Alessio) e condanna al pagamento delle spese e alla Cassa delle ammende per i ricorrenti inammissibili; 4) Accoglimento parziale con annullamento limitato e rinvio della sentenza nei soli punti relativi alla misura degli aumenti di pena per continuazione esterna nei confronti di CAMPANALE Danilo, CARACCIOLESE Francesco e FANELLI Nicola (la motivazione non ha specificato l'ammontare degli aumenti riferiti a ciascun reato posto in continuazione, violando i criteri prescritti dalla giurisprudenza di legittimità); 5) Per il resto i ricorsi sono stati rigettati e le statuizioni di merito confermate. Sono state inoltre confermate le statuizioni sul trattamento sanzionatorio per gli altri imputati, con rigetto delle richieste di prevalenza delle attenuanti generiche ove motivate come non meritevoli di prevalenza.
Norme richiamate
comma 2; comma 3; comma 4; comma 6
L'art.74 è stato applicato per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per l'applicazione delle aggravanti: numero dei partecipanti (comma 3) e carattere armato (comma 4). La Corte ha ritenuto che il rinvenimento di armi in nascondigli comuni, il loro uso dimostrativo e la relazione con le basi operative giustificano la sussistenza del carattere armato e la prevedibilità da parte di larga parte dei sodali.
La giurisprudenza richiamata e la Corte hanno ricordato che, dopo la modifica normativa, il riconoscimento delle attenuanti generiche non è automatico e richiede elementi positivi; l'assenza di tali elementi può giustificare il rifiuto del giudice di riconoscere la prevalenza delle attenuanti.
Articolo richiamato per i criteri di valutazione del giudice nella bilanciamento tra circostanze di segno contrario; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito che ha valorizzato gravità della condotta e carattere armato.
Codice di procedura penale (art.491)
Richiamato per il principio secondo cui l'eccezione di genericità/indeterminatezza dell'imputazione è relativa e va eccepita entro il termine previsto dall'art.491 c.p.p.; la Corte ha dichiarato tardiva la doglianza sollevata in appello.
Codice di procedura penale (art.546, comma 1 lett. e) e art.598)
Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione e all'osservanza dei limiti dell'esame in grado d'appello; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che denunciavano omessa motivazione quando la doglianza era tardiva o non specifica.
Richiamato in relazione a questioni di determinazione della pena e ad argomenti sulla base di calcolo della pena; la Corte ha esaminato la congruità del trattamento sanzionatorio e la corretta applicazione delle regole di determinazione della pena.
Codice di procedura penale (art.597)
Richiamato in riferimento alla qualificazione del fatto in appello: la Corte ha confermato che la rinuncia in appello alla doglianza impedisce di sollevare successivamente la questione in Cassazione.
Massime di principio
- L'eccezione di nullità o indeterminatezza dell'imputazione è "relativa": deve essere sollevata tempestivamente (termine di legge) o si perde; non può essere dedotta tardivamente in Cassazione se non prospettata nei termini processuali previsti.
- Quando sia intervenuta una "doppia conforme" (condanna sia in primo grado sia in appello), il sindacato di Cassazione sulla valutazione probatoria è molto limitato; le critiche sulla valutazione delle prove diventano inammissibili salvo macroscopico travisamento o richiamo a nuove risultanze esaminate dal giudice d'appello.
- L'aggravante dell'"associazione armata" può essere riconosciuta anche se le armi non risultano assegnate a ciascun singolo componente, purché emergano elementi che colleghino le armi all'organizzazione (nascondigli comuni, utilizzo pubblico/intimidatorio, accesso da più sodali, collegamento con le basi operative).
- In tema di continuazione esterna con precedenti sentenze irrevocabili, la motivazione deve indicare con chiarezza il numero dei reati uniti in continuazione e specificare, pur sinteticamente, la misura degli aumenti riferita a ciascun reato o le ragioni della determinazione complessiva, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Pizzone e successive). La mancata specificazione determina annullamento limitato alla misura degli aumenti.
- La rinuncia in appello a determinate questioni (es.: qualificazione giuridica del fatto) preclude la possibilità di sollevare le stesse questioni in Cassazione; la doglianza deve essere preservata nel grado in cui può essere rilevante.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel bilancio tra aggravanti e attenuanti; la Cassazione interviene solo per illogicità manifesta, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, non per semplice diverso apprezzamento degli elementi probatori.
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