Cassazione Penale, Sentenza n. 45262/2024 del 10/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tre distinti ricorsi: il Procuratore generale censurava l'attribuzione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sulla base di argomentazioni riconducibili al concordato d'appello poi rescisso, lamentando illogicità motivazionale e vincoli impropri per il giudice del rinvio (richiamo all'art. 597 c.p.p.). La Parte civile (Ministero dell'Interno) deduceva che, nonostante la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato al capo 1, la Corte di appello non poteva revocare le statuizioni civili disposte in primo grado e avrebbe dovuto decidere ai sensi dell'art. 578 c.p.p. quantificando i danni o rimettendo la questione al giudice civile. L'imputato Panzironi contestava l'entità della pena per il reato di turbata libertà degli incanti (capo 12), sostenendo che la Corte aveva fatto valutazioni apodittiche sulla gravità del fatto e sulla sua personalità senza considerare elementi attenuanti emersi nel giudizio.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi del Procuratore generale e dell'imputato: ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte di appello in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena (ritenuta adeguatamente motivata con riferimento agli elementi previsti dall'art. 133 c.p.) e ha giudicato legittimo l'aumento di pochi giorni per la continuazione. Invece ha accolto il ricorso della Parte civile: la Cassazione ha ritenuto errata la revoca delle statuizioni civili relativa al capo 1 nonostante la prescrizione, perché il giudice d'appello, posto che era intervenuta in primo grado condanna per quel capo, avrebbe dovuto decidere sugli effetti civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello per la conferma o meno delle statuizioni civili e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato dal Procuratore generale per sostenere che il mancato sindacato sulle attenuanti riconosciute nel precedente concordato sarebbe precluso; la Corte osserva che il concordato rescisso aveva perduto efficacia e che, comunque, sulle attenuanti non era stata sollevata doglianza in primo momento, per cui la censura risultava preclusa
Norma sul procedimento di concordato in appello; la sentenza ricostruisce che la determinazione della pena nel precedente concordato non poteva imporre vincoli dopo la rescissione che aveva escluso la partecipazione associativa ritenuta originariamente
Norma centrale per la decisione della Cassazione: quando la condanna civile è stata pronunciata in primo grado e il reato si estingue per prescrizione, il giudice d'appello deve decidere sull'impugnazione anche in ordine agli effetti civili; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'art. 578 e non revocare automaticamente le statuizioni civili
Richiamato nella discussione sulla possibilità di proscioglimento nel merito; la Cassazione chiarisce che la formula di proscioglimento prevale sulla prescrizione solo se emerge l'assoluta assenza della prova di colpevolezza o la prova positiva dell'innocenza, condizione non riscontrata nel caso
Richiama i criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'aumento rispetto al minimo edittale fosse adeguata perché ha indicato gli elementi ritenuti prevalenti (gravità del fatto e personalità dell'imputato)
Norma sulla continuazione: la Corte ha ritenuto legittimo un piccolo aumento della pena per effetto della continuazione e ha richiamato la giurisprudenza che non impone motivazione dettagliata per aumenti di esigua entitÃ
Massime di principio
- Se in primo grado è intervenuta condanna con statuizioni civili e successivamente il reato si estingue per prescrizione, il giudice d'appello deve decidere sugli effetti civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; non è automatico che la prescrizione determini la revoca delle statuizioni civili.
- La formula di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) prevale sulla prescrizione solo se risulta, con evidenza, l'assenza della prova di colpevolezza o la prova positiva dell'innocenza; mera insufficienza o contraddittorietà della prova non giustifica l'assoluzione che precluda gli effetti civili.
- La motivazione della determinazione della pena soddisfa i requisiti di legittimità se indica l'elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p. e spiega, in termini concreti, perché ci si discosta dal minimo edittale; aumenti di pena di entità esigua per continuazione non richiedono motivazioni analitiche dettagliate.
- La rescissione o l'annullamento di concordati e pronunce precedenti libera il giudice del rinvio da vincoli derivanti dall'accordo precedente: le determinazioni sulla pena devono essere riconsiderate sulla base delle risultanze giudiziali effettive e dei criteri di legge.
- Nelle dispute civili conseguenti a condanne penali, è necessario distinguere tra accertamenti di responsabilità penale (e loro qualificazione) e la autonoma tutela civile: il giudice che dichiara estinto il reato dopo una precedente condanna non può automaticamente sopprimere le statuizioni civili senza esaminare i presupposti e decidere conformemente all'art. 578 c.p.p.
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