Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26691 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune chiedeva il rimborso della tassa di concessione governativa versata, tramite il gestore telefonico quale sostituto d'imposta, per le utenze di telefonia mobile degli anni 2006-2008. Sosteneva che l'art. 218 del D.Lgs. n. 259/2003 avesse implicitamente abrogato la tassa, poiché il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche aveva eliminato la licenza di esercizio e sostituito il precedente sistema concessorio con un regime autorizzatorio. Il Comune sosteneva inoltre di beneficiare dell'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato. L'Agenzia delle Entrate contestava entrambe le tesi, affermando che il contratto di abbonamento costituisce il documento sostitutivo della licenza e che l'esenzione statale non si estende agli enti locali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del Comune. Ha stabilito che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa, poiché la relativa disciplina è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Il Comune, in quanto ente locale, non beneficia dell'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della tariffa

    Prevede la tassa di concessione governativa applicabile agli abbonamenti telefonici cellulari; la disposizione continua a trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1

    Prevede l'esenzione dalla tassa a favore dell'Amministrazione dello Stato. Essendo un'agevolazione fiscale, è soggetta a interpretazione restrittiva e non può essere estesa automaticamente ai Comuni.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 160

    "Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza"

    La Corte ha ritenuto che la norma conservi il presupposto sostanziale della tassa, individuando nel contratto di abbonamento il documento che sostituisce la licenza.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218

    L'abrogazione delle precedenti disposizioni non ha comportato l'abrogazione della tassa sugli abbonamenti di telefonia mobile, poiché la relativa disciplina è stata riprodotta nella nuova normativa.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 219

    "Dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato"

    La liberalizzazione del settore non può essere interpretata come causa di una riduzione delle entrate tributarie precedentemente riscosse.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2

    Distingue le Amministrazioni dello Stato dagli altri enti pubblici territoriali e non prevede una generalizzata equiparazione fiscale tra Stato e Comuni.

  • D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50

    La norma interpretativa ha confermato che la nozione di stazioni radioelettriche comprende anche il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma che disciplina un tributo non comporta automaticamente la cessazione dell'imposizione se il presupposto fiscale è stato riprodotto, anche sostanzialmente, nella normativa successiva.
  • Nel settore della telefonia mobile, il contratto di abbonamento può svolgere la funzione di documento sostitutivo della licenza e mantenere l'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa.
  • Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: l'esenzione prevista per lo Stato non si estende agli enti locali, salvo un'espressa previsione legislativa.
  • La natura pubblica del soggetto non è sufficiente, da sola, a escludere un tributo; occorre verificare la specifica norma impositiva e l'eventuale disposizione di esenzione applicabile.
  • Quando esiste un orientamento consolidato della Corte di cassazione, in particolare delle Sezioni Unite, le controversie successive sul medesimo presupposto devono essere valutate alla luce di tale interpretazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.