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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21445/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società cancellata dal registro delle imprese e dal successivo reclamo rigettato dalla Corte d'appello. La società ha impugnato in Cassazione la decisione di merito deducendo: 1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 15, comma 3, l.fall., sostenendo che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione per l'udienza prefallimentare non fosse stata eseguita presso l'ultima sede risultante dal registro delle imprese e che fosse illegittimo il deposito in casa comunale in assenza di irreperibilità; 2) violazione degli artt. 10 e 15, commi 4 e 5, l.fall., per avere il creditore promosso l'istanza di fallimento a ridosso della scadenza del termine annuale dalla cancellazione, con decreto di abbreviazione dei termini ritenuto immotivato e privo di termine finale di notifica; 3) violazione degli artt. 7, 10 e 18 l.fall., per avere la Corte territoriale affermato che, nel reclamo, il fallito non potesse limitarsi a far valere soltanto vizi di rito e dovesse invece contestare anche nel merito i presupposti del fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica del ricorso e del decreto era stata eseguita secondo la disciplina speciale dell'art. 15, comma 3, l.fall.: tentativo via PEC, accesso dell'ufficiale giudiziario alla sede risultante dal registro delle imprese, constatazione dell'irreperibilità di fatto e successivo deposito in casa comunale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva considerato legittima la scelta temporale del creditore e sufficiente la motivazione d'urgenza collegata alla prossimità della scadenza del termine ex art. 10 l.fall. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha richiamato il principio per cui il reclamo ex art. 18 l.fall. ha natura devolutiva e consente di far valere anche questioni di merito, ma non è ammissibile un'impugnazione fondata solo su vizi di rito, quando non ricorrano ipotesi di rimessione al primo giudice; poiché la notifica era stata reputata rituale, il reclamante avrebbe dovuto contestare nel merito i presupposti del fallimento. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l.fall.

    La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione segue una disciplina speciale, con priorità alla PEC e, in caso di esito negativo, accesso dell'ufficiale giudiziario presso la sede risultante dal registro delle imprese e, se del caso, deposito in casa comunale.

    La norma introduce un procedimento notificatorio speciale e autonomo rispetto alle regole generali del codice di rito; non è richiesta la notifica diretta al legale rappresentante secondo gli artt. 138 o 145 c.p.c.

  • art. 10 l.fall.

    Il termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese giustifica l'urgenza dell'abbreviazione dei termini a comparire.

    La prossimità alla scadenza del termine annuale legittima l'urgenza e l'abbreviazione dei termini nel procedimento prefallimentare.

  • art. 15, commi 4 e 5, l.fall.

    Il decreto di fissazione dell'udienza può prevedere l'abbreviazione dei termini e la notifica immediata.

    L'urgenza e la previsione di notifica immediata sono compatibili con la disciplina fallimentare quando ricorrono i presupposti temporali previsti dalla legge.

  • art. 18 l.fall.

    Il reclamo ha natura devolutiva e consente al fallito di far valere fatti e mezzi di prova anche per la prima volta in sede di reclamo.

    Il reclamo non può essere limitato a soli vizi di rito se tali vizi non comportano rimessione al primo giudice; occorre dedurre anche le questioni di merito sui presupposti del fallimento.

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato per escluderne l'applicabilità diretta alla notifica del ricorso di fallimento.

    Le regole generali sulla notifica alle persone fisiche non governano la notificazione del ricorso per fallimento, che è disciplinata in modo speciale dall'art. 15 l.fall.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato per escluderne l'applicabilità diretta alla notifica del ricorso di fallimento nei confronti di società.

    La notifica del ricorso di fallimento alle società segue la disciplina speciale dell'art. 15 l.fall., non quella ordinaria del codice di procedura civile.

  • art. 360, comma 1, nn. 2, 3, 4 e 5 c.p.c.

    Indicati come parametri di censura nei motivi di ricorso.

    La Corte ha scrutinato i motivi anche sotto il profilo dell'ammissibilità, rilevando che alcune doglianze non si confrontavano con la decisione impugnata.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    Richiamati per delimitare i casi di rimessione al primo giudice.

    La nullità dedotta solo in rito non giustifica l'annullamento con rimessione al primo giudice se non rientra nelle ipotesi tassative previste dal codice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo.

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione è soggetta a un regime speciale: prima si tenta la notifica via PEC; se questa non riesce, si procede con l'accesso dell'ufficiale giudiziario alla sede risultante dal registro delle imprese e, solo in caso di irreperibilità, con il deposito in casa comunale.
  • La relata dell'ufficiale giudiziario, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso delle attività svolte e delle circostanze direttamente percepite dal pubblico ufficiale, compresa la constatazione dell'assenza della società presso la sede iscritta.
  • La prossimità della scadenza del termine annuale per la declaratoria di fallimento di una società cancellata può legittimare l'abbreviazione dei termini a comparire per ragioni di urgenza, senza che sia sindacabile la scelta del creditore circa il momento di proposizione dell'istanza.
  • Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la natura devolutiva del mezzo consente di far valere anche per la prima volta fatti e prove a difesa; tuttavia, quando la nullità denunciata non rientri tra quelle che impongono la rimessione al primo giudice, il reclamante deve censurare anche il merito dei presupposti del fallimento e non può limitarsi a vizi di rito.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già esaminate senza confutare specificamente il fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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