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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07546/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento con cui il GUP ha inflitto ad Elio Modica quattro anni di reclusione per reati di riciclaggio, rilevando che il giudice ha omesso di applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dall'art. 29 c.p. per le condanne alla reclusione non inferiori a tre anni; dalle carte non risultava che le parti avessero concordato l'esclusione di tale pena accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria e ha disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, come prevista dall'art. 29 c.p. La Corte ha inoltre chiarito che, anche dopo la modificazione dell'art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento "allargato"), è ammesso il ricorso per cassazione per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria obbligatoria quando non sia stata oggetto di diverso accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

    La Corte ha ritenuto obbligatoria l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici quando la pena principale di reclusione è pari o superiore a tre anni, salvo che le parti abbiano concordato diversamente; l'omissione è illegittima e sanabile con annullamento limitato e imposizione della pena accessoria.

  • art. 444 cod. proc. pen. (modificato)

    possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata

    La modifica ha introdotto la facoltà per le parti, in sede di patteggiamento, di chiedere l'esclusione o la determinazione della durata delle pene accessorie; tuttavia, se le parti non hanno chiesto tale esclusione, il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie e l'omissione è impugnabile in cassazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 25, comma 1, lett. a), n. 1

    introduzione della possibilità, nell'ambito dell'art. 444 c.p.p., di richiedere la non applicazione o la determinazione delle pene accessorie

    La Corte utilizza questa modifica normativa per spiegare il quadro del cosiddetto patteggiamento 'allargato' e per distinguere i casi in cui l'esclusione delle pene accessorie è frutto di un accordo dalle omissioni giudiziali non giustificate.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 4768 del 09/01/2024, Blliku)

    precedente che ammette il ricorso per cassazione avverso l'omessa applicazione di pene accessorie nel patteggiamento 'allargato'

    La Corte richiama questo precedente per confermare che è ammissibile il controllo in cassazione sulla mancata applicazione di pene accessorie obbligatorie quando non risultino accordi contrari tra le parti.

Massime di principio

  • Quando la pena di reclusione inflitta è pari o superiore a tre anni, l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni va applicata obbligatoriamente salvo che le parti abbiano espressamente richiesto e concordato la sua esclusione o una diversa durata.
  • Nel patteggiamento 'allargato' le parti possono chiedere l'esclusione o la determinazione delle pene accessorie, ma l'assenza di tale richiesta non giustifica l'omissione da parte del giudice; tale omissione è impugnabile in cassazione.
  • Se la Corte di legittimità accerta l'omissione di una pena accessoria obbligatoria in una sentenza di patteggiamento, può annullare senza rinvio limitatamente a quella omissione e disporre direttamente l'applicazione della pena accessoria prevista dalla legge.
  • Per la difesa: inserire sempre nel verbale di patteggiamento l'accordo sulle pene accessorie (esclusione o durata) se si intende evitarne o limitarne l'applicazione; la mancata esplicitazione può essere corretto in sede di cassazione dalla Procura.
  • Per l'accusa: è possibile impugnare la sentenza di patteggiamento per omissione di pene accessorie obbligatorie; la Cassazione può accogliere il ricorso e disporre la pena accessoria senza rinvio.

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