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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04028/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna modifica è stata apportata alla decisione di merito, che resta la condanna per il reato contestato con pena di mesi otto di reclusione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di falso per reticenza/false dichiarazioni sulla propria identità personale ex art. 495 c.p., con pena di mesi otto di reclusione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., sostenendo l'eccessività della pena. La Corte rileva però che la censura è generica, perché non spiega in che modo la motivazione sarebbe viziata, ed è inoltre nuova, poiché in appello non era stata contestata la pena in sé ma solo chiesta la sua sostituzione con i lavori di pubblica utilità. La sanzione era comunque stata fissata nel minimo edittale, sicché non vi era spazio per ulteriori doglianze sul punto.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    indica il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia la falsità nelle dichiarazioni sull'identità o qualità personali rese all'autorità.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    è il parametro invocato dal ricorrente per denunciare il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena; la Corte ne esclude l'utilizzabilità nel caso concreto per genericità e novità della doglianza.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione sulla pena deve indicare in modo specifico quale sia il difetto argomentativo della sentenza impugnata; una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • Non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione questioni non devolute al giudice di appello, quando la censura attenga a profili già contestabili nel merito del trattamento sanzionatorio.
  • Quando la pena è stata determinata nel minimo edittale, la sola lamentela di eccessività, se non accompagnata da specifiche ragioni di illogicità o mancanza di motivazione, non è idonea a fondare un sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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